Sentenza del 18/07/2019 n. 4542 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso introduttivo - statuizione di inammissibilità - pronuncia del Giudice in difetto di specifica eccezione di alcuna delle Parti - obbligo del Giudice di indicare alle Parti le questioni rilevabili d' ufficio - violazione del contraddittorio - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009, riguardanti IRAP, IVA, IRPEF e addizionali. L'Amministrazione sosteneva la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, per motivazione omessa o apparente, e dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La controversia riguardava, in particolare, la mancata considerazione da parte dell'Ufficio delle osservazioni presentate dalla contribuente al processo verbale di constatazione e la conseguente lesione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'illegittimità degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che gli atti non avessero adeguatamente considerato le osservazioni presentate dalla contribuente e che tale omissione avesse determinato una concreta lesione del diritto di difesa. L'illegittimità, riferita direttamente all'IVA, è stata ritenuta assorbente anche per IRAP, IRPEF e addizionali, in ragione della connessione tra ricavi, reddito imponibile e volume d'affari. Gli avvisi sono stati integralmente annullati e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.663,00 oltre IVA, Cassa previdenziale e rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
La norma è stata richiamata dall'Agenzia per contestare la motivazione della sentenza di primo grado. Il giudice regionale ha tuttavia ritenuto infondato l'appello, confermando la decisione favorevole alla contribuente.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'attività, l'Amministrazione deve rispettare il termine e le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale. L'atto emesso senza rispettare tali garanzie può essere dichiarato nullo, anche per tributi non armonizzati, senza necessità della prova di resistenza.
Art. 33 del d.lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dall'Agenzia per chiedere la trattazione della causa in pubblica udienza.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Per i tributi non armonizzati, in assenza di uno specifico obbligo normativo di contraddittorio, l'invalidità dell'atto richiede che il contribuente indichi concretamente le ragioni che avrebbe fatto valere e dimostri che l'opposizione non è pretestuosa. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto quando ricorra tale prova di resistenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: nn. 24386/2017, 11560/2018, 20036/2018 e 701/2019
La giurisprudenza distingue tra contraddittorio preventivo obbligatorio, soprattutto per l'IVA e per gli accertamenti derivanti da verifiche fiscali, e contraddittorio successivo all'istanza di accertamento con adesione. Sono istituti distinti, con presupposti e finalità differenti.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione emette un avviso di accertamento senza considerare specifiche osservazioni tempestivamente presentate dal contribuente al processo verbale di constatazione, l'atto può essere annullato per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Per gli accertamenti riguardanti tributi armonizzati, come l'IVA, il contribuente deve indicare in modo concreto quali argomenti e documenti avrebbe potuto presentare nel contraddittorio preventivo; non è sufficiente invocare una violazione meramente formale.
- Quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'impresa, il rispetto delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente assume carattere essenziale e la violazione può comportare la nullità dell'atto.
- La motivazione dell'avviso deve confrontarsi effettivamente con le osservazioni del contribuente: un richiamo generico o l'omessa valutazione degli argomenti difensivi può rendere l'atto illegittimo.
- Il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'avviso e il contraddittorio successivo nell'accertamento con adesione sono fasi diverse e non possono essere considerati equivalenti o sostitutivi.
- L'annullamento dell'accertamento IVA può estendersi alle imposte dirette e all'IRAP quando la determinazione dei ricavi e del reddito imponibile dipende dagli stessi presupposti fattuali e contabili.
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