Cassazione Penale, Ordinanza n. 37162/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva escluso soltanto l'aumento sanzionatorio per la continuazione interna, confermando nel resto la responsabilità per una rapina commessa ai danni di due persone offese in un parcheggio seminterrato custodito. Il ricorso deduceva, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p., sostenendo che il luogo del fatto non fosse idoneo a ostacolare la difesa privata solo perché asseritamente scarsamente illuminato e isolato, anche considerando la presenza di custodia e videosorveglianza e la possibilità per le persone offese di chiedere aiuto al personale e alle forze dell'ordine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la censura. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza dell'aggravante, valorizzando sia le caratteristiche del luogo sia l'isolamento del punto in cui era avvenuta l'azione predatoria, in un piano seminterrato distante dall'addetto alla videosorveglianza, che non aveva potuto impedire l'aggressione né la fuga dell'imputato. La Suprema Corte ha quindi ribadito che l'aggravante ricorre quando il fatto è commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa, anche solo ostacolandola, senza necessità di impedirla del tutto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della continuazione contestata e dell'aumento sanzionatorio interno escluso in appello.
art. 628, commi 1 e 3, n. 3-bis, c.p.
Norma incriminatrice della rapina aggravata; l'aggravante ricorre quando il fatto è commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa, anche solo ostacolandola.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Invocato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
Presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della rapina commessa in luogo tale da ostacolare la privata difesa sussiste quando l'ambiente del fatto renda più difficile l'autotutela della vittima, anche se non la esclude integralmente.
- Ai fini dell'aggravante non è necessario che il luogo sia totalmente privo di controllo o di custodia: rileva che, in concreto, le modalità e la conformazione del posto abbiano ostacolato la difesa privata o il tempestivo intervento di terzi.
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito congruamente motivate sulla concreta idoneità del luogo a ostacolare la difesa privata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure di merito già esaminate e disattese dai giudici territoriali con motivazione coerente e giuridicamente corretta.
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