Cassazione Civile, Ordinanza n. 28466/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia originaria riguardava il riconoscimento del diritto di un lavoratore a vedersi calcolare l'indennità di CIGS sul massimale superiore e la conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle differenze dovute. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, accolto la domanda e liquidato le spese del doppio grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili. In particolare, ha dedotto che, avuto riguardo al valore della causa indicato in euro 30.252,67, lo scaglione corretto fosse quello tra euro 26.000 e euro 52.000, e che gli importi riconosciuti per le fasi del giudizio, anche considerando le riduzioni consentite dal decreto ministeriale, restassero comunque sotto i minimi previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la liquidazione delle spese effettuata dalla Corte territoriale risultava effettivamente inferiore alle tariffe professionali previste per le controversie di valore compreso tra euro 26.000 e euro 52.000. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo relativo alle spese, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione affinché provveda a una nuova liquidazione conforme ai parametri e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la liquidazione delle spese di lite deve rispettare il criterio della soccombenza e, nel caso concreto, deve essere effettuata secondo i parametri legali applicabili allo scaglione corretto di valore della causa
richiamato solo per la definizione del procedimento in camera di consiglio non partecipata
i compensi professionali devono essere determinati secondo i parametri previsti per lo scaglione di valore della controversia
le modifiche introdotte incidono sui parametri di liquidazione, ma non consentono di scendere sotto i minimi tariffari applicabili al caso concreto
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese di lite il giudice deve individuare correttamente lo scaglione di valore della causa e applicare i parametri forensi corrispondenti.
- La liquidazione delle competenze professionali non può essere inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione applicabile, nemmeno quando il decreto ministeriale preveda riduzioni nelle varie fasi del giudizio.
- La violazione dei parametri legali di liquidazione delle spese integra motivo di cassazione limitatamente al capo sulle spese e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per nuova determinazione.
- Il giudice del rinvio deve provvedere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità quando la cassazione riguarda il capo sulle spese.
- L'individuazione del valore della controversia è decisiva ai fini della corretta applicazione dei parametri di liquidazione delle spese processuali.
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