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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20543/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La società, già dichiarata fallita su istanza di una creditrice, aveva proposto reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza del tribunale, deducendo in sostanza il mancato superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. In particolare, contestava che il giudice di merito avesse fatto riferimento, quanto all'indebitamento, a un dato storico riferito al triennio anteriore invece che al dato attuale relativo all'anno 2021. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo valorizzando invece l'insolvenza della società in liquidazione e ritenendo non provata la capacità dell'attivo patrimoniale di soddisfare integralmente i creditori. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il secondo motivo, violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e dell'art. 18 l. fall., denunciando la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato per non avere la Corte territoriale esaminato l'unica censura effettivamente proposta nel reclamo; il primo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, perché la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sull'unica questione devoluta con il reclamo, ossia il mancato superamento delle soglie dimensionali di fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall. È stato rilevato che la decisione di merito aveva invece affrontato un tema diverso, relativo all'insolvenza della società in liquidazione, senza statuire sulla censura relativa ai requisiti di fallibilità. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina la nullità della sentenza impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    il reclamo deve essere deciso sulla specifica censura devoluta al giudice dell'impugnazione

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    requisiti dimensionali di fallibilità

    costituisce il parametro per verificare la fallibilità dell'impresa; la questione devoluta riguardava il mancato superamento delle soglie di legge

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza fra tutta la domanda e il contenuto del provvedimento pronunciato

    l'omissione di pronuncia sull'unica questione devoluta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza

  • art. 342 c.p.c.

    la doglianza richiamava la necessità che il giudice di appello si pronunci sui motivi specificamente dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione di norme processuali

    è stata la norma invocata per denunciare il vizio processuale di omessa pronuncia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria depositata dalla ricorrente

    richiamato solo quanto al contraddittorio scritto nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione il giudice deve pronunciarsi sull'esatta questione devoluta dalle parti: l'omessa decisione sull'unico motivo di gravame integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza.
  • La Corte che decide sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non può sostituire alla censura proposta una diversa ratio decidendi fondata su profili non devoluti, come l'insolvenza, se l'unico tema impugnato riguarda il superamento delle soglie dimensionali di fallibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia omissione di pronuncia, il vizio è fondato se dal provvedimento impugnato non risulta alcuna statuizione, esplicita o implicita, sulla questione decisiva sollevata con l'impugnazione.
  • In presenza di un motivo accolto per vizio di omessa pronuncia, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame della questione devoluta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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