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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04075/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputata, senza esaminare il merito delle doglianze. Ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/02/2024. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per il giudizio di legittimità dall'art. 613 c.p.p. nella formulazione risultante dalla legge n. 103 del 2017. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato; conseguentemente, la mancanza determina inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e le ulteriori statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore cassazionista; non è ammessa l'impugnazione personale della parte.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere resa senza formalità, in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, quale impugnazione a forte tecnicità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale della parte è inammissibile.
  • La mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato determina una causa di inammissibilità rilevabile senza esame del merito.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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