Cassazione Civile, Ordinanza n. 16499/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consiglio notarile)
La controversia
Un notaio era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere, secondo gli organi disciplinari, utilizzato l'attività di procacciatori d'affari per indurre i clienti a sceglierlo, offrendo in cambio prestazioni notarili gratuite come corrispettivo. La commissione disciplinare regionale gli aveva inflitto la sospensione dall'esercizio della professione per due mesi; la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, confermando la sanzione sulla base di plurime fatture prive di onorario emesse verso imprenditori, agenti immobiliari, amici e conoscenti, nonché di dichiarazioni rese dallo stesso notaio. Il notaio proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima della decisione dichiarava di rinunciarvi, rappresentando di essere stato nel frattempo dispensato dall'esercizio delle funzioni notarili e di non poter più essere riammesso alla professione per ragioni di età. Il consiglio notarile accettava la rinuncia, ma insisteva per le spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del consiglio notarile controricorrente, rilevando che l'accettazione della rinuncia non poteva essere interpretata come rinuncia anche alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha altresì osservato che la mancata notifica del ricorso alla Procura Generale presso il Tribunale, pur parte necessaria nel giudizio d'impugnazione disciplinare notarile, restava irrilevante per l'esito, rendendo superflua l'integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 147 lett. b) e c) L. n. 89/1913
Indicate come norme violate a fondamento della sanzione disciplinare inflitta al notaio.
art. 31 lett. a), b) e c) dei Principi di deontologia professionale dei notai
Richiamato come parametro deontologico violato dalla condotta contestata.
art. 31 L. notarile
Richiamato quale base del decreto dirigenziale di dispensa dall'esercizio delle funzioni notarili su richiesta dell'interessato.
L. n. 45/1983
Richiamata per escludere, per il superamento del limite di età, la possibilità di chiedere la riammissione alla professione notarile.
La documentazione attestante la dispensa dalle funzioni notarili è stata ritenuta acquisibile in cassazione perché attinente all'ammissibilità del ricorso.
L'accettazione della rinuncia non è stata interpretata come rinuncia alle spese, sicché il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente determina l'estinzione del processo, ma non comporta automaticamente la rinuncia alle spese, salvo espressa volontà in tal senso.
- L'accettazione della rinuncia al ricorso non può essere interpretata in modo implicito come rinuncia alla liquidazione delle spese processuali.
- Nei giudizi di impugnazione delle sanzioni disciplinari notarili, la Procura Generale è parte necessaria; tuttavia, quando il ricorso viene dichiarato estinto per rinuncia accettata, l'eventuale omissione della notifica alla Procura può restare priva di rilievo pratico ai fini della decisione.
- In cassazione possono essere acquisiti documenti nuovi quando siano pertinenti all'ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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