Ordinanza n. 88/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego prot. n. 0035547-U del 10/02/2026 (all. 01), notificato in data 10.02.2026, con il quale il Comune di Reggio Calabria ha respinto la richiesta del 21/01/2026 di prolungamento della concessione dell’impianto sportivo comunale “Concessa” ai sensi della normativa emergenziale COVID-19, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali atti interni istruttori, pareri, determinazioni dirigenziali e, se esistenti, atti relativi all’avvio di nuove procedure di affidamento dell’impianto in favore di terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di prolungamento della concessione di un impianto sportivo comunale ai sensi della normativa emergenziale COVID-19
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato il diniego comunale del 10 febbraio 2026 relativo alla richiesta di prolungamento della concessione dell'impianto sportivo comunale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La ricorrente contestava inoltre gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi eventuali atti istruttori interni e atti relativi all'avvio di nuove procedure di affidamento dell'impianto a terzi. Nel corso del giudizio, a seguito di un'istanza di riesame in autotutela, il Comune ha adottato il 13 marzo 2026 un nuovo provvedimento, allo stato non impugnato, con il quale, all'esito di rinnovata istruttoria e con nuova motivazione, ha ritenuto l'istanza di proroga non adeguatamente supportata da elementi oggettivi e dalla documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo squilibrio economico causato dal periodo pandemico.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insufficienza, allo stato, del fumus boni iuris. La valutazione è stata fondata sull'intervenuto provvedimento comunale del 13 marzo 2026, non impugnato, adottato dopo rinnovata istruttoria e recante una nuova motivazione circa l'assenza di adeguati elementi oggettivi e di documentazione probatoria sull'effettivo squilibrio economico derivante dalla pandemia. Non sono state indicate valutazioni specifiche sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto non sufficientemente dimostrato il fumus boni iuris e ha rigettato la sospensione.
Richiamato esclusivamente in relazione all'elezione del domicilio fisico delle parti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, alla luce degli atti sopravvenuti, non risultino sufficientemente plausibili i motivi di illegittimità dedotti, anche se il giudice non proceda a una valutazione espressa del periculum in mora.
- Un nuovo provvedimento amministrativo, adottato dopo rinnovata istruttoria e con autonoma motivazione in sede di riesame, può incidere sulla valutazione cautelare del precedente diniego; finché tale nuovo atto non venga impugnato, il giudice può considerarlo quale elemento ostativo alla configurazione del fumus rispetto all'atto originario.
- La dimostrazione dello squilibrio economico causato dal periodo pandemico richiede, secondo la motivazione amministrativa considerata dal giudice, adeguati elementi oggettivi e documentazione probatoria.
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