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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35626/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In esito a un giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il G.U.P. presso il Tribunale di Rimini ha applicato all'imputato la pena di tre anni di reclusione, con pene accessorie ex art. 216 L.F., poi sostituita con la detenzione domiciliare per pari durata. Il difensore ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 326, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12 gennaio 2019 e all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La censura riguardava la qualificazione giuridica del fatto: il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 L.F. in relazione a più fatti di bancarotta, aggravante che, secondo la difesa, non sarebbe stata oggetto di specifica contestazione da parte del pubblico ministero e non sarebbe desumibile in modo incontrovertibile dal testo dell'imputazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto è ammesso solo in caso di errore manifesto, cioè immediatamente e palesemente evincibile dal testo della sentenza o della contestazione. Nel caso concreto, la doglianza richiedeva invece una verifica di aspetti fattuali e probatori non ricavabili con immediatezza dall'imputazione, sicché non era deducibile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente nel patteggiamento il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto, ma solo nei limiti dell'errore manifesto

  • art. 326, comma 2, lett. a), D.Lgs. 12 gennaio 2019

    richiamato dalla difesa in relazione alla contestazione e alla qualificazione del fatto; non emerge una specifica autonoma elaborazione della Corte

  • art. 219 L.F.

    aggravante dei più fatti di bancarotta che il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente

  • art. 216 L.F.

    indicata quale fonte delle pene accessorie applicate con la sentenza di patteggiamento

  • artt. 56 e 56-ter L. n. 689/1981

    richiamati per la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    citata per l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per cassazione contro l'erronea qualificazione del fatto è ammessa solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato.
  • Non è deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., una censura che richieda valutazioni fattuali o probatorie ulteriori rispetto a quanto emerge con immediatezza dalla contestazione e dalla sentenza.
  • La doglianza sulla mancata contestazione di una circostanza aggravante è inammissibile quando la sua erroneità non risulti in modo palese e incontrovertibile dal capo di imputazione o dal testo della decisione impugnata.
  • Nel patteggiamento, il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto è delimitato in modo rigoroso e non si estende a errori valutativi non evidenti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari

Testo integrale

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