Cassazione Penale, Ordinanza n. 16127/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (Corte)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto ricorso straordinario avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso ordinario contro la decisione della Corte d'appello. Deduceva un errore percettivo della Corte di legittimità, lamentando in particolare la mancata declaratoria di improcedibilità o proscioglimento per ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e un errore nel calcolo della pena. La Corte ha però ritenuto tali censure inammissibili, osservando che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non è proponibile prima del deposito della motivazione della decisione impugnata, perché in tale fase non è verificabile né l'esistenza della svista né il suo nesso con una erronea percezione del fatto; inoltre, ha richiamato il termine di centottanta giorni dal deposito previsto per la richiesta di correzione dell'errore.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto presuppone che sia già depositata la motivazione della decisione della Corte di cassazione; prima di tale momento il rimedio è inammissibile, perché non è possibile verificare la sussistenza della svista percettiva.
È richiamato dalla parte ricorrente come base della doglianza di ne bis in idem, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
La richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto deve essere proposta entro centottanta giorni dal deposito della decisione; il ricorso presentato prima del deposito non è ammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una decisione della Corte di cassazione non è esperibile prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato.
- Perché sia ammissibile il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. occorre che la svista sia verificabile sulla base del contenuto della decisione depositata e che sia riconducibile a un errore di percezione, non a una critica di merito.
- La deduzione di un errore sul ne bis in idem o sul calcolo della pena non può essere esaminata nel merito se il mezzo di impugnazione straordinario è proposto in una fase processualmente non consentita.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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