Cassazione Civile, Ordinanza n. 36074/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata era stata presentata in relazione agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio e che il pagamento in unica soluzione risultava effettuato regolarmente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 conv. dalla l. n. 136/2018. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2004. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato gli appelli proposti sia dalla società contribuente sia dall'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel testo disponibile non ne è riportato il contenuto specifico. Dopo la proposizione del ricorso, la società ha depositato controricorso e memoria con documentazione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, con prova dell'istanza e del pagamento integrale dell'importo dovuto. Anche l'Agenzia ha preso atto della regolarità della procedura e ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. dalla l. n. 136/2018
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata della lite pendente, unita al corretto pagamento dell'importo dovuto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite pendente, se validamente richiesta e accompagnata dal pagamento dovuto, estingue il giudizio di legittimità relativo agli atti impositivi oggetto della controversia.
- Quando interviene una causa legale di definizione della lite e tutte le parti ne danno atto, la Corte prende atto della cessazione della materia del contendere senza esaminare il merito del ricorso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto indicato nel provvedimento.
Come è indicizzato
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