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Sentenza

Sentenza del 12/10/2022 n. 4402 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni - Notificazione ex art. 140 c.p.c. - Mancanza di prova della ricezione della raccomandata - Riscossione delle imposte - Ingiunzione fiscale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'ingiunzione fiscale per mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa richiesta ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; deduceva la nullità della notificazione e la conseguente invalidità dell'atto impositivo

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'assenza della prova della ricezione della raccomandata non incida sulla validità dell'atto impositivo in sé, ma determini soltanto la nullità della notificazione; tale nullità, tuttavia, è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo processuale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., principio esteso anche alle notifiche di atti non processuali. Ne consegue che l'opposizione rende inefficace la rilevabilità della nullità e consente il prosieguo della controversia

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    la norma regola modalità informative e di notificazione; la Corte ha osservato che la mancanza della prova della ricezione della raccomandata prevista per la notificazione non invalida l'atto sostanziale ma solo la notificazione formale

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la norma sul raggiungimento dello scopo processuale opera come causa di sanatoria della nullità della notificazione quando la parte propone l'atto processuale (qui: opposizione), e la Corte la applica anche alle notifiche di atti non processuali, come l'ingiunzione fiscale

  • Cass. 5556/2019

    giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la proposizione dell'opposizione sanifica la nullità della notificazione e consente la prosecuzione del contraddittorio

Massime di principio

  • La mancanza della prova di ricezione di una raccomandata informativa richiesta per la notifica non annulla automaticamente l'atto sostanziale (es. l'ingiunzione fiscale), ma provoca la nullità della sola notificazione formale.
  • La proposizione dell'opposizione da parte del destinatario è idonea a sanare la nullità della notificazione quando ricorra il principio del raggiungimento dello scopo processuale (art. 156, comma 3, c.p.c.), e quindi l'opposizione impedisce che la nullità sia rilevata con effetti preclusivi.
  • Il principio di sanatoria previsto dall'art. 156, comma 3, c.p.c. si applica anche alle notifiche di atti non processuali: chi ha ricevuto l'atto e intraprende l'azione prevista per contestarlo non può poi beneficiare della nullità formale della notifica per ottenere l'annullamento automatico dell'atto.
  • Per il contribuente: se si è in possesso dell'atto ma manca prova formale della notifica, è opportuno proporre tempestivamente opposizione all'ingiunzione per evitare che la nullità formale precluda il proseguo del contraddittorio o produca effetti pregiudizievoli.
  • Per l'amministrazione/riscossore: è raccomandabile curare la documentazione probatoria della notifica (ricevuta di ritorno, avviso di giacenza, sistemi tracciati) per ridurre le contestazioni, pur sapendo che l'opposizione dell'interessato può sanare la nullità formale.

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