Sentenza del 12/10/2022 n. 4402 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Notificazione ex art. 140 c.p.c. - Mancanza di prova della ricezione della raccomandata - Riscossione delle imposte - Ingiunzione fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'ingiunzione fiscale per mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa richiesta ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; deduceva la nullità della notificazione e la conseguente invalidità dell'atto impositivo
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'assenza della prova della ricezione della raccomandata non incida sulla validità dell'atto impositivo in sé, ma determini soltanto la nullità della notificazione; tale nullità, tuttavia, è sanata dalla proposizione dell'opposizione all'ingiunzione, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo processuale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., principio esteso anche alle notifiche di atti non processuali. Ne consegue che l'opposizione rende inefficace la rilevabilità della nullità e consente il prosieguo della controversia
Norme richiamate
la norma regola modalità informative e di notificazione; la Corte ha osservato che la mancanza della prova della ricezione della raccomandata prevista per la notificazione non invalida l'atto sostanziale ma solo la notificazione formale
la norma sul raggiungimento dello scopo processuale opera come causa di sanatoria della nullità della notificazione quando la parte propone l'atto processuale (qui: opposizione), e la Corte la applica anche alle notifiche di atti non processuali, come l'ingiunzione fiscale
Cass. 5556/2019
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui la proposizione dell'opposizione sanifica la nullità della notificazione e consente la prosecuzione del contraddittorio
Massime di principio
- La mancanza della prova di ricezione di una raccomandata informativa richiesta per la notifica non annulla automaticamente l'atto sostanziale (es. l'ingiunzione fiscale), ma provoca la nullità della sola notificazione formale.
- La proposizione dell'opposizione da parte del destinatario è idonea a sanare la nullità della notificazione quando ricorra il principio del raggiungimento dello scopo processuale (art. 156, comma 3, c.p.c.), e quindi l'opposizione impedisce che la nullità sia rilevata con effetti preclusivi.
- Il principio di sanatoria previsto dall'art. 156, comma 3, c.p.c. si applica anche alle notifiche di atti non processuali: chi ha ricevuto l'atto e intraprende l'azione prevista per contestarlo non può poi beneficiare della nullità formale della notifica per ottenere l'annullamento automatico dell'atto.
- Per il contribuente: se si è in possesso dell'atto ma manca prova formale della notifica, è opportuno proporre tempestivamente opposizione all'ingiunzione per evitare che la nullità formale precluda il proseguo del contraddittorio o produca effetti pregiudizievoli.
- Per l'amministrazione/riscossore: è raccomandabile curare la documentazione probatoria della notifica (ricevuta di ritorno, avviso di giacenza, sistemi tracciati) per ridurre le contestazioni, pur sapendo che l'opposizione dell'interessato può sanare la nullità formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 ott 2022Sentenza del 12/10/2022 n. 3004 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 12 ott 2022Sentenza del 12/10/2022 n. 3005 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 12 ott 2022Sentenza del 12/10/2022 n. 4400 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 ott 2022Sentenza del 12/10/2022 n. 4403 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 ott 2022Sentenza del 12/10/2022 n. 4415 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 ott 2022Sentenza del 12/10/2022 n. 4416 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →