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Sentenza

Sentenza del 12/10/2022 n. 3004 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Notificazione - Decadenza - Termine - Consumazione - Spedizione dell'atto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto applicabile il principio che il termine di decadenza si consuma con la spedizione del plico raccomandato e non con il suo effettivo ricevimento. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile/respinto in quanto il termine di decadenza si era già consumato alla data di spedizione comprovata dalla resistente

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la tempestività della notifica e quindi la consumazione del termine di decadenza, sostenendo che il termine dovesse considerarsi decorso solo al momento del ricevimento dell'atto. La resistente sosteneva invece che, a differenza della prescrizione, il termine di decadenza si consuma al momento della spedizione del plico raccomandato

Norme richiamate

  • Regole generali sulla notificazione a mezzo raccomandata e sulla decorrenza dei termini di decadenza

    La sentenza interpreta che, per i termini di decadenza, rileva la data di spedizione del plico raccomandato come momento di consumazione del termine; si distingue così la decorrenza della decadenza dalla decorrenza della prescrizione, che è ancorata al momento in cui il soggetto ha la disponibilità/conoscenza del diritto

  • Dottrina e giurisprudenza sulla differenza tra prescrizione e decadenza

    Si applica la regola consolidata secondo cui la prescrizione decorre in relazione alla conoscenza o alla disponibilità del diritto e quindi al momento del verificarsi dell'evento che la fa decorrere, mentre la decadenza è un termine perentorio che si considera consumato al compimento dell'atto formale (qui: spedizione della raccomandata)

Massime di principio

  • Per i termini di decadenza derivanti da atti inviati a mezzo raccomandata, la decorrenza va calcolata dalla data di spedizione del plico e non dal ricevimento da parte del destinatario
  • Il mittente pubblico può avvalersi della prova di spedizione (ricevuta di raccomandata) per dimostrare la consumazione del termine di decadenza
  • Il destinatario che intenda contestare la tempestività della notifica deve fornire prova che la spedizione sia avvenuta oltre il termine ovvero che la notifica sia stata affetta da vizi tali da inficiare la validità della spedizione
  • È importante conservare e acquisire tempestivamente ogni documentazione relativa a spedizioni e ricevimenti (ricevute, avvisi di giacenza, controdeduzioni) perché la valutazione dei termini dipende da date formali facilmente documentabili
  • Quando si confrontano termini di prescrizione e di decadenza, non sono automaticamente sovrapponibili: verificare sempre quale regime decorrenziale si applica al caso concreto

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