Sentenza del 12/10/2022 n. 4400 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente - Notifica ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 600 del 1973 - Consegna al portiere - Raccomandata informativa - Spedizione - Necessità - avviso di ricevimento - Esclusione .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la validità della notificazione degli avvisi e degli atti tributari eseguita tramite consegna al portiere (messo comunale o messo speciale) e la successiva spedizione di una raccomandata informativa senza avviso di ricevimento, deducendo l'insussistenza dei requisiti di notificazione a norma dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La corte ha ritenuto legittima la procedura: la consegna al portiere prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973, se seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, è sufficiente per la notificazione. Non è richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la lett. b-bis del comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata senza ulteriori specificazioni e la consegna a persone legate al destinatario (es. portiere) costituisce una ragionevole aspettativa che l'atto venga effettivamente portato a conoscenza del destinatario.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a)
art. 60, comma 1, lett. a)
Consente la notificazione mediante messo comunale o messo speciale con consegna a persone presenti nell'edificio (es. portiere); la Corte conferma che tale consegna, integrata dalla successiva raccomandata informativa semplice, soddisfa i requisiti di conoscibilità dell'atto.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis)
La norma fa riferimento alla raccomandata senza ulteriori specificazioni; la Corte interpreta questa mancanza di specificazione come conferma che non è necessario l'avviso di ricevimento per la raccomandata informativa inviata dopo la consegna al portiere.
Cass. 2377/2022
Giurisprudenza richiamata che supporta il principio secondo cui la consegna a persone legittimate (es. portiere) e la successiva raccomandata informativa semplice sono modalità idonee di notificazione.
Massime di principio
- La consegna dell'atto al portiere/concierge, eseguita da messi comunali o speciali, è valida se seguita dall'invio di una raccomandata informativa semplice; non è necessario l'avviso di ricevimento.
- Il requisito essenziale è la ragionevole aspettativa che la persona cui è consegnato l'atto (es. portiere) lo trasmetta o informi il destinatario: se tale rapporto è assente o dubbio, la validità della notificazione può essere contestata.
- Per impugnare con successo la notificazione, il contribuente dovrebbe dimostrare l'assenza di un rapporto effettivo con la persona che ha ricevuto l'atto (es. non portiere, persona estranea) oppure la mancata spedizione della raccomandata informativa.
- Gli uffici possono usare la procedura semplificata ma devono comunque conservare prova della consegna al portiere e della spedizione della raccomandata informativa per resistere a eventuali contestazioni.
- In casi particolari (indirizzo inesatto, destinatario trasferito, assenza di relazione con la persona che ha ricevuto l'atto) la notifica può essere inefficace: valutare sempre le circostanze fattuali e la documentazione.
- La giurisprudenza tende a favorire la stabilità dell'atto impositivo quando la procedura segue le modalità previste dall'art. 60 e la consegna avviene a soggetti individuati dal legislatore come idonei a garantire conoscenza dell'atto.
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