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Sentenza

Sentenza del 12/10/2022 n. 4416 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accise, dazi e diritti doganali- Contenzioso tributario - Informazioni tariffarie vincolanti - Autonoma impugnabilità - Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Tributi doganali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dall'Agenzia, sostenendo che tali informazioni, pur non essendo espressamente elencate tra gli atti dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, manifestano la volontà dell'Amministrazione circa l'aliquota daziaria applicabile e quindi sono autonomamente impugnabili davanti all'autorità giudiziaria. L'Amministrazione sosteneva l'opposto, ritenendo che non rientrassero tra gli atti impugnabili ai sensi di quell'articolo.

La decisione

La decisione ha stabilito che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate su richiesta dell'importatore dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituiscono atti che manifestano la volontà amministrativa in ordine all'aliquota daziaria applicabile e sono pertanto autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, anche se non ricomprese tassativamente nell'elenco di quell'articolo. Si richiama anche la giurisprudenza di riferimento (Cass. 19998/2019) che conferma tale orientamento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    L'art. 19 è interpretato in senso sostanziale e non meramente formale: vanno considerate impugnabili anche le manifestazioni amministrative di volontà che incidono sui tributi (qui i dazi), ancorché non indicate espressamente nell'elenco testuale degli atti.

  • Cass. 19998/2019

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui le informazioni tariffarie vincolanti sono atti impugnabili in quanto stabiliscono la posizione dell'Amministrazione circa l'aliquota o la classificazione doganale.

Massime di principio

  • Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate su richiesta dell'importatore costituiscono atti amministrativi impugnabili quando manifestano una volontà dell'Amministrazione relativa all'aliquota o alla classificazione doganale.
  • Per valutare l'impugnabilità non conta soltanto la forma o l'inclusione testuale nell'elenco dell'art. 19, ma la sostanza: se l'atto incide sulla posizione tributaria del soggetto, è in linea di principio impugnabile.
  • In situazioni analoghe l'operatore privato dovrebbe considerare tempestivamente l'impugnazione delle informazioni tariffarie vincolanti davanti al giudice tributario, allegando la richiesta e la risposta amministrativa per dimostrare la manifestazione di volontà prodotta dall'Amministrazione.
  • L'impugnabilità vale anche quando l'informazione è stata rilasciata in sede preventiva: la natura vincolante e l'effetto sul trattamento doganale rendono l'atto soggetto a controllo giurisdizionale.
  • Nelle contestazioni è utile fondare l'atto di impugnazione sull'elemento sostanziale (incidenza sulla posizione tributaria) più che sulla qualificazione formale dell'atto; la giurisprudenza favorisce un'interpretazione sostanziale dell'art. 19.

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