Sentenza del 12/10/2022 n. 4415 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Spese di lite - Criterio della soccombenza - Annullamento in autotutela atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla liquidazione delle spese di lite a seguito della cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela: se tale cessazione implichi automaticamente la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione secondo la regola della soccombenza virtuale, oppure se il giudice possa compensare o distribuire diversamente le spese
La decisione
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela non comporta automaticamente la condanna alle spese a favore del contribuente secondo la regola della soccombenza virtuale, salvo che l'annullamento derivi da una manifesta illegittimità del provvedimento esistente sin dal momento della sua emanazione. In mancanza di tale manifesta illegittimità, il giudice può compensare le spese o adottare altra ripartizione delle stesse. Richiamate Cass. n. 22231/2011, Cass. n. 7273/2016 e Cass. ord. n. 3950/2017
Norme richiamate
D. lgs. 546/1992, art. 15, comma 1
Disciplina la regola della soccombenza e la liquidazione delle spese nel processo tributario; letta in combinato con la giurisprudenza, non impone automaticamente la condanna alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, salvo che l'atto fosse manifestamente illegittimo ab origine
c.p.c. art. 92, comma 2
Attribuisce al giudice la possibilità di compensare le spese tra le parti quando ricorrono giustificati motivi o equità; principio usato dalla giurisprudenza tributaria per giustificare la non automatica applicazione della soccombenza virtuale in caso di annullamento in autotutela
Cass., Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011
Affermata la regola secondo cui l'annullamento in autotutela non determina automaticamente condanna alle spese se l'annullamento non è dovuto a manifesta illegittimità dell'atto
Cass. n. 7273 del 2016
Conferma e applica il principio già espresso in precedenza, precisando i limiti della 'soccombenza virtuale' quando la materia cessa per autotutela
Cass., Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017
Ulteriore conferma giurisprudenziale della possibilità per il giudice di non applicare automaticamente la condanna alle spese sulla base della sola cessazione della materia per annullamento in autotutela, se non sussiste manifesta illegittimità ab origine
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non determina di per sé la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione: occorre verificare se l'annullamento sia la conseguenza di una manifesta illegittimità dell'atto sin dalla sua emanazione
- Se l'annullamento deriva da manifesta illegittimità ab origine, il contribuente può ragionevolmente ottenere la condanna alle spese (applicazione della soccombenza virtuale); in caso contrario il giudice può compensare le spese o decidere altra ripartizione
- Il gravame probatorio spetta a chi chiede la condanna alle spese: bisogna dimostrare l'illegittimità evidente e non meramente discutibile dell'atto fin dal momento della sua formazione
- Il giudice ha margine discrezionale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per valutare comportamento delle parti, finalità dell'annullamento e ragioni di merito, e può applicare criteri di equità nella ripartizione delle spese
- Per il contribuente è strategico documentare e dimostrare la manifesta illegittimità dell'atto (es. profili di illegittimità formale o palese violazione di norme) qualora si voglia ottenere la condanna alle spese dopo un annullamento in autotutela
- Per l'Amministrazione, l'annullamento in autotutela per motivi gestionali o per valutazioni non riconducibili a un'illegittimità manifesta può non comportare l'onere delle spese processuali
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