Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/10/2022 n. 4415 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Spese di lite - Criterio della soccombenza - Annullamento in autotutela atto impugnato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla liquidazione delle spese di lite a seguito della cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela: se tale cessazione implichi automaticamente la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione secondo la regola della soccombenza virtuale, oppure se il giudice possa compensare o distribuire diversamente le spese

La decisione

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'annullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela non comporta automaticamente la condanna alle spese a favore del contribuente secondo la regola della soccombenza virtuale, salvo che l'annullamento derivi da una manifesta illegittimità del provvedimento esistente sin dal momento della sua emanazione. In mancanza di tale manifesta illegittimità, il giudice può compensare le spese o adottare altra ripartizione delle stesse. Richiamate Cass. n. 22231/2011, Cass. n. 7273/2016 e Cass. ord. n. 3950/2017

Norme richiamate

  • D. lgs. 546/1992, art. 15, comma 1

    Disciplina la regola della soccombenza e la liquidazione delle spese nel processo tributario; letta in combinato con la giurisprudenza, non impone automaticamente la condanna alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, salvo che l'atto fosse manifestamente illegittimo ab origine

  • c.p.c. art. 92, comma 2

    Attribuisce al giudice la possibilità di compensare le spese tra le parti quando ricorrono giustificati motivi o equità; principio usato dalla giurisprudenza tributaria per giustificare la non automatica applicazione della soccombenza virtuale in caso di annullamento in autotutela

  • Cass., Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011

    Affermata la regola secondo cui l'annullamento in autotutela non determina automaticamente condanna alle spese se l'annullamento non è dovuto a manifesta illegittimità dell'atto

  • Cass. n. 7273 del 2016

    Conferma e applica il principio già espresso in precedenza, precisando i limiti della 'soccombenza virtuale' quando la materia cessa per autotutela

  • Cass., Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017

    Ulteriore conferma giurisprudenziale della possibilità per il giudice di non applicare automaticamente la condanna alle spese sulla base della sola cessazione della materia per annullamento in autotutela, se non sussiste manifesta illegittimità ab origine

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non determina di per sé la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione: occorre verificare se l'annullamento sia la conseguenza di una manifesta illegittimità dell'atto sin dalla sua emanazione
  • Se l'annullamento deriva da manifesta illegittimità ab origine, il contribuente può ragionevolmente ottenere la condanna alle spese (applicazione della soccombenza virtuale); in caso contrario il giudice può compensare le spese o decidere altra ripartizione
  • Il gravame probatorio spetta a chi chiede la condanna alle spese: bisogna dimostrare l'illegittimità evidente e non meramente discutibile dell'atto fin dal momento della sua formazione
  • Il giudice ha margine discrezionale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per valutare comportamento delle parti, finalità dell'annullamento e ragioni di merito, e può applicare criteri di equità nella ripartizione delle spese
  • Per il contribuente è strategico documentare e dimostrare la manifesta illegittimità dell'atto (es. profili di illegittimità formale o palese violazione di norme) qualora si voglia ottenere la condanna alle spese dopo un annullamento in autotutela
  • Per l'Amministrazione, l'annullamento in autotutela per motivi gestionali o per valutazioni non riconducibili a un'illegittimità manifesta può non comportare l'onere delle spese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.