Sentenza del 12/10/2022 n. 3005 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Controlli - Garanzie del contribuente - Contraddittorio preventivo - Attività di indagine, verifica e controllo -Accessi istantanei - Rientrano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società impugnano gli avvisi di accertamento IRES e IRAP (2007 e 2008) lamentando che l'amministrazione non ha rispettato l'obbligo del contraddittorio preventivo e non ha redatto un processo verbale di chiusura (PVC) per la complessiva attività di verifica. Dopo un primo PVC/attivita' istruttoria del 2010 le parti hanno prodotto deduzioni e l'Ufficio ha svolto successivi accessi mirati e acquisizioni documentali; tali atti, pur costituendo parte unica dell'accertamento, non sono confluiti in un PVC e non e' stato attivato il contraddittorio preventivo prima della notifica dell'atto impositivo. Le società deducono quindi la violazione dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 212/2000 e richiamano la disciplina e le regole operative dell'Agenzia (circ. 16/E/2016). L'Agenzia ha replicato sostenendo che gli accessi mirati non richiedevano la redazione di processi verbali di constatazione e che e' stato comunque svolto un contraddittorio e richiesti chiarimenti tramite inviti formali.
La decisione
La Corte d'appello, in riforma delle sentenze di merito sfavorevoli alle societa', accoglie l'appello e annulla gli avvisi di accertamento n. TDY03T300330/2013 e n. TDY03T300381/2013 (IRES e IRAP 2007/2008). Il Collegio rileva che l'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12 L. 212/2000 si applica anche agli accessi istantanei e alle attivita' di indagine documentale, e che gli atti svolti nel 2010 e le successive acquisizioni documentali costituiscono un'unica attivita' istruttoria che avrebbe dovuto concludersi con un PVC sottoposto a contraddittorio. Per tali ragioni l'atto impositivo e' illegittimo e va annullato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 12, ultimo comma, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Si applica a qualsiasi attivita' di indagine, verifica o controllo, indipendentemente dalla denominazione tecnica, e impone l'obbligo del contraddittorio preventivo e la formalizzazione dell'attivita' istruttoria (PVC) prima dell'adozione di atti impositivi, salvo ragioni di urgenza.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28.04.2016
Regole operative interne che impongono all'Agenzia di attivare il contraddittorio preventivo prima di adottare atti incisivi della sfera giuridica del contribuente, per favorire decisioni partecipate e ridurre il contenzioso.
Cass. civ., Sez. trib., 12 settembre 2022, n. 26695
Conferma che l'art. 12 si applica anche agli accessi istantanei e che e' illegittimo, salvo urgenza, emettere l'atto impositivo prima del contraddittorio.
Cass. civ., Sez. trib., 5 febbraio 2014, n. 2594
Principio secondo cui la tutela prevista dallo Statuto del contribuente vale a prescindere dalla denominazione tecnica dell'intervento (es. verifiche bancarie), estendendo l'obbligo del contraddittorio a qualsiasi attivita' istruttoria.
Massime di principio
- L'obbligo del contraddittorio preventivo ex art.12 L.212/2000 si estende a tutte le attivita' di indagine, verifica o controllo, compresi gli accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione.
- Quando accessi mirati o acquisizioni documentali si integrano con una precedente verifica, l'attivita' deve essere considerata unitaria: le risultanze dovrebbero confluire in un unico processo verbale di chiusura (PVC) e sottoposte a contraddittorio prima della notifica di atti impositivi.
- La mancata attivazione del contraddittorio e l'omissione del PVC sono vizi formali rilevanti che possono comportare l'annullamento degli avvisi di accertamento, salvo comprovate ragioni di urgenza che giustifichino la deroga.
- Le regole operative interne dell'Agenzia (es. circolari) possono rafforzare l'obbligo procedurale e sono richiamabili in giudizio per contestare la legittimita' degli atti impositivi.
- In casi simili, il contribuente dovrebbe documentare la continuita' tra fasi istruttorie e sollecitare formalmente il PVC/contraddittorio; l'Amministrazione, se omette, rischia l'annullamento dell'atto.
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