Cassazione Penale, Ordinanza n. 03155/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la decisione di merito, che resta quella di responsabilità per concorso in tentata estorsione con mancato riconoscimento dell'attenuante invocata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 17/02/2025, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione di attendibilità "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando anche travisamento delle prove e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso in tentata estorsione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, richiamando la sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché privo di specificità e diretto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una nuova lettura delle risultanze probatorie, nonché a censurare in modo non puntuale presunti travisamenti; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la configurabilità della lieve entità dell'estorsione è una quaestio facti rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio mediante memoria, senza specifiche questioni interpretative nel testo.
oltre ogni ragionevole dubbio
la doglianza difensiva evocava la violazione della regola di giudizio, ma la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
non citata espressamente, ma la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende è disposta come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023
invocata dalla difesa a sostegno dell'attenuante della lieve entità dell'estorsione; la Corte ritiene comunque il diniego di merito insindacabile se motivato in modo congruo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti.
- La deduzione di travisamento della prova deve essere specifica e deve individuare puntualmente l'emergenza processuale asseritamente travisata; non basta contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Le doglianze che riproducono in cassazione questioni già sollevate in appello e disattese con motivazione logica e congrua sono inammissibili quando non evidenzino un effettivo vizio della decisione impugnata.
- La configurabilità della lieve entità dell'estorsione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non illogica e adeguata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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