Ordinanza n. 3134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma concernente la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di una casa di riposo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti della revoca dell’autorizzazione all’esercizio della casa di riposo. Il Consiglio di Stato dà atto dell’avvenuta presentazione, da parte dell’appellante, della comunicazione di fine lavori e delle sopravvenienze documentali, ma rileva che, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, i motivi dedotti in primo grado non presentano profili di manifesta fondatezza. Quanto al periculum in mora, è stata prospettata la necessità di bilanciare l’interesse della gestrice con quello dell’amministrazione alla tutela degli anziani ospiti della struttura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta in appello, ritenendo che l’ordinanza del TAR resistesse alle contestazioni anche alla luce della comunicazione di fine lavori e delle sopravvenienze documentali. Sul fumus boni iuris, ha escluso la manifesta fondatezza dei motivi, precisando che il loro adeguato esame dovrà avvenire nella sede di merito. Sul periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’amministrazione ad assicurare agli utenti della casa di riposo condizioni di permanenza regolari e corrette. È stato mantenuto fermo l’obbligo dell’ente di adottare tutte le misure necessarie e idonee per l’accoglienza e la ricollocazione degli anziani ancora presenti in sistemazioni adeguate e conformi agli standard assistenziali prescritti. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare al Consiglio di Stato; la decisione è stata adottata sulla domanda cautelare con cognizione sommaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dell’identità e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi della parte appellante.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la mancata manifesta fondatezza dei motivi di ricorso, anche alla luce di sopravvenienze documentali, è sufficiente a escludere il fumus boni iuris, ferma la necessità di un esame pieno nella sede di merito.
- Nel giudizio cautelare, l’avvenuta produzione di una comunicazione di fine lavori non impone di per sé la sospensione dell’atto di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura assistenziale, quando i motivi di ricorso non risultino prima facie manifestamente fondati.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, prevale l’interesse pubblico a garantire agli anziani ospiti di una casa di riposo condizioni di permanenza regolari, corrette e conformi agli standard assistenziali.
- Anche quando la sospensione dell’attività di una struttura assistenziale sia confermata in sede cautelare, l’amministrazione deve adottare misure necessarie e idonee ad assicurare l’accoglienza e la ricollocazione degli ospiti in sistemazioni adeguate e conformi agli standard prescritti.
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