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Sentenza

Sentenza n. 640/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 1593/2025, resa tra le parti, pubblicata il 15 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1917/2024;

Giustizia amministrativa202501243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. V, n. 1593/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale del 23 luglio 2024 di mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 del Comune; in via diretta, erano impugnati anche il decreto e gli atti presupposti e connessi.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la mancata approvazione, da parte del Ministero dell’Interno, della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023. Ha riproposto le censure originarie: incompetenza del Sottosegretario firmatario del decreto, asserita commistione tra funzioni istruttorie e decisorie per la sua partecipazione alla COSFEL e incompetenza del dirigente che aveva respinto l’istanza di riesame; erronea applicazione del termine perentorio di 45 giorni previsto dall’art. 261, comma 4, TUEL, perché il primo decreto di mancata approvazione era stato notificato solo il 18 ottobre 2023 e la nuova ipotesi era stata approvata dal Consiglio comunale il 29 novembre 2023 e trasmessa il 1° dicembre 2023; infine, illegittimità della valutazione negativa della COSFEL per violazione degli artt. 259 e seguenti TUEL, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che erano stati rispettati i presupposti di risanamento, comprese la riduzione dei costi dei servizi, la riscossione dei tributi e la copertura dei servizi. Con un ulteriore motivo d’appello il Comune ha dedotto che il Ministero non avrebbe correttamente eseguito il remand cautelare disposto dal TAR.

La decisione

Il CGARS ha respinto il motivo relativo all’asserita mancata esecuzione del remand: la COSFEL, nella seduta del 22 gennaio 2025, aveva riesaminato la proposta e confermato il parere negativo con motivazione dettagliata; il remand non imponeva l’adozione di un nuovo decreto ministeriale né la riapertura integrale del procedimento, e il Comune aveva potuto presentare osservazioni in giudizio. Ha respinto anche la censura di incompetenza: il Ministro poteva delegare al Sottosegretario le materie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, la presidenza della COSFEL spettava al Sottosegretario delegato e non sussisteva commistione tra istruttoria e decisione. Il rigetto dell’istanza di autotutela poteva inoltre essere adottato da un diverso organo della stessa amministrazione e non richiedeva una motivazione specifica; la discrepanza tra le date riportate su due copie della relazione era un mero errore di battitura, e la copia non firmata era priva di valore giuridico. Ha invece accolto la censura sulla tardività: il termine perentorio di 45 giorni decorreva dalla notifica del primo decreto, avvenuta il 18 ottobre 2023; la nuova ipotesi era stata approvata il 29 novembre e trasmessa il 1° dicembre 2023, dunque tempestivamente. È stato quindi annullato l’art. 2 del decreto del 23 luglio 2024 limitatamente all’affermazione che la nuova ipotesi fosse tardiva. Ha respinto la censura sulla valutazione sostanziale del bilancio: il giudizio della COSFEL sulla sostenibilità economico-finanziaria è caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità o contraddittorietà. La valutazione era plurimotivata e il CGARS ha ritenuto sufficiente e non manifestamente illogica la ragione secondo cui previsioni, accertamenti e soprattutto riscossioni non dimostravano un percorso concreto di risanamento: risultavano una crescita della spesa corrente, il mancato riscontro della riduzione del 20% dei costi dei servizi e l’affidamento prevalente sul recupero dell’evasione, con riscossioni incerte e dilazionate. L’appello e il ricorso di primo grado sono stati pertanto accolti solo quanto alla tardività e respinti per il resto; la sentenza del TAR è stata riformata in parte. Spese del grado compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 261, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Deve pertanto essere annullato l’articolo 2 del gravato D.M. del 23 luglio 2024, laddove ha erroneamente ritenuto tardiva la presentazione, da parte del Comune di Barrafranca, della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

    Il termine perentorio di 45 giorni per la presentazione della nuova ipotesi decorre dalla notifica del decreto di mancata approvazione della precedente ipotesi; nel caso concreto, la notifica del 18 ottobre 2023 rendeva tempestive l’approvazione del 29 novembre e la trasmissione del 1° dicembre.

  • art. 259 d.lgs. 267/2000

    Infatti – premesso che la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria sul medio-lungo periodo, compiuta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali sulla proposta di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dal Comune in dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 259 del decreto legislativo n. 267/2000, è connotata da amplissima discrezionalità tecnica, come tale sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irrazionalità o contraddittorietà della motivazione, e premesso altresì che, nel presente caso, la decisione negativa si fonda su di una pluralità di ragioni, trattandosi quindi di un provvedimento plurimotivato, essendo pertanto sufficiente, per escluderne l’annullabilità, la correttezza anche di una sola delle ragioni poste a base dell’atto, come condivisibilmente affermato dal T.a.r. – il Collegio ritiene dirimente e assorbente il punto n. 5 delle “considerazioni conclusive” della “Relazione” del 4 luglio 2024, allegata al gravato D.M.

    La valutazione della COSFEL sulla sostenibilità economico-finanziaria del bilancio stabilmente riequilibrato comporta ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità o contraddittorietà; per un provvedimento plurimotivato è sufficiente che una delle ragioni poste a fondamento della decisione sia corretta.

  • art. 104 c.p.a.

    a cagione della proposizione dell’appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure (primo, secondo e quarto motivo d’appello), il Collegio osserva che è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a., sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo

    La riproposizione in appello dei motivi dedotti in primo grado fa riemergere il relativo thema decidendum entro i limiti dell’art. 104 c.p.a.; il giudice può esaminare direttamente i motivi originari per economia processuale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La Sezione, con ordinanza n. 24 del 2026, ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la misura cautelare limitata alla sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza anticipare la decisione di merito.

Massime di principio

  • Il termine perentorio per presentare una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 261, comma 4, TUEL decorre dalla notifica all’ente del decreto di mancata approvazione della precedente ipotesi; la tempestività va quindi verificata rispetto alla data della notifica, non alla data di adozione del decreto.
  • La valutazione della COSFEL sulla sostenibilità economico-finanziaria di un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irrazionalità o contraddittorietà.
  • Quando la mancata approvazione di un’ipotesi di bilancio si fonda su una pluralità di ragioni autonome, la tenuta di una sola ragione sufficiente e corretta può escludere l’annullabilità dell’esito negativo.
  • Il remand disposto in sede cautelare non comporta, in assenza di una specifica statuizione, né l’obbligo di adottare un nuovo decreto conclusivo né la riapertura integrale del procedimento; l’amministrazione può eseguire l’ordine riesaminando e chiarendo le ragioni della decisione, ferma la possibilità per l’interessato di svolgere il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieControlli e finanza localeAppelloTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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