Cassazione Penale, Sentenza n. 14842/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giacalone è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per avere omesso di comunicare, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, variazioni patrimoniali (acquisizioni e alienazioni immobiliari) di importo superiore alla soglia prevista tra il 2/10/2019 e il 2/02/2020. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata traduzione dell'imputato in aula il 12/07/2023 e per omessa motivazione del rigetto della richiesta di trattazione orale del difensore; 2) erronea applicazione degli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. 159/2011, deducendo che l'obbligo di comunicazione non poteva essergli imputato perché il decreto applicativo della misura era divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore della norma che ha introdotto l'obbligo e perché l'esecuzione della misura era sospesa a causa della detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata traduzione perché la richiesta di trattazione orale era stata inoltrata tardivamente (10/07/2023) e, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 176/2020, la richiesta doveva essere proposta entro quindici giorni dall'udienza a pena di decadenza; perciò non rilevano né l'impedimento del difensore né la mancata traduzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo generico e reiterativo delle censure già respinte in appello e, comunque, manifestamente infondato: l'art. 80 d.lgs. 159/2011 impone l'obbligo comunicativo dalla data di definitività del provvedimento applicativo e per dieci anni, applicandosi anche se la definitività è anteriore all'introduzione della norma (orientamenti delle Sezioni Unite), e l'obbligo sussiste nonostante la sospensione dell'esecuzione della misura salvo revoca anticipata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.80
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.
L'obbligo comunicativo nasce dalla definitività del provvedimento applicativo e perdura per dieci anni; si applica anche quando la definitività è anteriore all'entrata in vigore della disposizione che ha introdotto l'obbligo; l'obbligo non richiede l'esecuzione della misura e permane in caso di sospensione dell'esecuzione, salvo revoca anticipata.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.76 comma 7
Sanziona penalmente l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art.80; la responsabilità scatta quando è provata la sottoposizione alla misura, la definitività del provvedimento, la variazione patrimoniale eccedente la soglia e l'omessa comunicazione.
d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art.23-bis (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176)
La richiesta di trattazione orale deve essere presentata tempestivamente, entro il termine previsto (indicato dalla Corte come quindici giorni rispetto all'udienza), a pena di decadenza; la tardività della richiesta rende inammissibili le doglianze connesse alla mancata discussione orale o mancata traduzione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 - art.14 comma 2-ter
La sospensione dell'esecuzione della misura, ai sensi dell'art.14 comma 2-ter, non determina la cessazione dell'obbligo di comunicazione sancito dall'art.80; dunque l'omissione resta sanzionabile.
Sez. U, n.16896 del 31/01/2019 (Stangolini)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'art.80 si applica anche quando la definitività del provvedimento sia anteriore all'introduzione dell'obbligo normativo; pertanto non si configura violazione di principio di irretroattività ove l'obbligo sia imposto su provvedimenti già definitivi.
Sez. 1, n.17903 del 16/03/2023 (Morabito)
Conferma che l'obbligo di comunicazione non presuppone l'esecuzione della misura e permane anche in caso di sospensione dell'esecuzione per cause varie.
Sez. 1, n.33859 del 28/05/2019 (Bardellino)
Ribadisce che il termine decennale dell'obbligo di comunicazione decorre dalla data di definitività anche se questa è anteriore all'entrata in vigore della norma che ha poi introdotto l'obbligo.
Sez. U, n.42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata in tema di limiti di ammissibilità delle questioni processuali in Cassazione e sulla possibilità di esaminare d'ufficio la manifesta infondatezza di un motivo processuale.
Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019 (Boutandour)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi che si limitano a reiterare pedissequamente censure già proposte in sede di merito e rigettate, per difetto di specificità e funzione critica.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n.186
Utilizzata come base per l'applicazione della sanzione equitativa (versamento in Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile quando non sussistono elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposta del ricorso.
Massime di principio
- Se si chiede la trattazione orale in appello, la richiesta deve essere tempestiva secondo i termini previsti (art.23-bis d.l.137/2020 conv. legge 176/2020); una richiesta tardiva può determinare il rigetto dell'istanza e rendere irrilevante la mancata traduzione dell'imputato.
- L'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali ai sensi dell'art.80 d.lgs.159/2011 nasce dalla definitività del provvedimento applicativo e si estende per dieci anni anche se la definitività è antecedente all'introduzione della norma.
- La sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione non interrompe l'obbligo comunicativo; solo la revoca anticipata lo estingue.
- In sede di cassazione i motivi non devono limitarsi a reiterare argomentazioni già sviluppate e respinte in grado di merito: occorre specificità e funzione critica per superarne l'esame di ammissibilità.
- L'omessa traduzione dell'imputato all'udienza non prospera se la parte resistente dimostra che le richieste procedurali rilevanti (es. trattazione orale) non sono state proposte nei termini previsti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e, in mancanza di giustificato errore, disporre un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
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