Cassazione Civile, Ordinanza n. 06541/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato al lavoratore il 14 settembre 2018 per asserito raggiungimento dei requisiti pensionistici. Il Tribunale aveva accolto l'impugnativa del lavoratore; la Corte d'appello di Napoli aveva respinto il reclamo della società datrice di lavoro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima dell'adunanza le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 31 agosto 2021.
La decisione
La Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta in sede sindacale dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che l'accordo negoziale avesse sostituito la regolamentazione data dalla sentenza impugnata, travolgendone l'efficacia. Ha inoltre dichiarato cessata ogni contesa anche sulle spese, in conformità alla richiesta congiunta delle parti. Infine ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il meccanismo del raddoppio non opera quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo negoziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, perché il nuovo assetto pattizio sostituisce la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata e ne determina la caducazione dell'efficacia.
- La cessazione della materia del contendere, pur travolgendo la sentenza impugnata, è concettualmente distinta dal rigetto o dall'inammissibilità del ricorso e non comporta l'applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato.
- Quando le parti concordano anche sulla regolazione delle spese, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può estendersi anche a tale profilo, venendo meno ogni residua contestazione processuale.
Come è indicizzato
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