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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 1423 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

I termini di decadenza per il rimborso delle imposte valgono anche in caso in cui l'imposta sia pagata in base ad una norma dichiarata in contrasto con L'Ue o con la Costituzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva invece accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto maturata la decadenza ex art. 38 D.P.R. n. 602/73 (48 mesi dalla data del versamento/ritenuta) e, quindi, ha rigettato la domanda di rimborso proposta da xxxx. Le spese processuali di entrambi i gradi sono state compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha presentato istanza di rimborso (22 novembre 2006) delle ritenute IRPEF operate su somme erogate a titolo di incentivo all'esodo, sostenendo che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 non poteva essere fatto decorrere dalla data del versamento ma doveva essere fatto decorrere dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia UE che aveva dichiarato incompatibile la norma nazionale. L'Agenzia oppose l'eccezione di decadenza ritenendo l'istanza tardiva. La CTP di Palermo, in primo grado (7 aprile 2014), accolse il ricorso del contribuente; la CTR di Palermo, con decisione del 10 febbraio 2021, ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'appello dell'Agenzia per il motivo che il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data del versamento/operazione della ritenuta e opera anche quando l'imposta è stata pagata in base a norma poi ritenuta incompatibile con il diritto UE, essendo l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia limitata dai rapporti ormai esauriti (decadenza/prescrizione) a presidio della certezza del diritto.

Norme richiamate

  • art. 38 comma 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento (o da quella in cui la ritenuta è stata operata)

    Il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data del versamento o dall'operazione della ritenuta e impedisce il rimborso se decorso, anche quando l'imposta sia stata pagata in base a una norma poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea; il principio mira a tutelare la certezza dei rapporti giuridici e limita l'efficacia retroattiva delle pronunce che annullano la base normativa del prelievo

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza 16 giugno 2014 n. 13676

    SS.UU. 16 giugno 2014 n. 13676

    La pronuncia afferma che la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 non è posticipata alla data della sentenza della Corte di Giustizia UE; la retroattività della pronuncia comunitaria incontra il limite dei rapporti esauriti (decadenza/prescrizione) per ragioni di certezza del diritto, e i principi di "overruling" non possono estendere il termine decadenziale in materia tributaria

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/73 per le imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o dall'operazione della ritenuta: il rimborso deve essere richiesto entro tale termine anche se la norma che ha imposto l'imposta viene successivamente ritenuta incompatibile con il diritto UE.
  • La sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva ma tale retroattività è limitata dai "rapporti esauriti": se la decadenza o la prescrizione sono maturate il rapporto tributario si considera definitivamente consolidato e il rimborso è precluso.
  • Per preservare la possibilità di rimborso o di impugnazione, il contribuente deve tempestivamente proporre istanza di rimborso o impugnare gli atti applicativi; l'assenza di tempestiva iniziativa può determinare l'esaurimento del rapporto e la perdita del diritto al rimborso anche dopo pronunce favorevoli intervenute successivamente.
  • In caso di pagamenti effettuati sulla base di norme potenzialmente incompatibili con il diritto UE, conviene verificare le date rilevanti (data del versamento, data della ritenuta, data di eventuali atti amministrativi impugnati) per accertare se il termine decadenziale sia già corso.
  • Se il contribuente intende avvalersi di una futura pronuncia comunitaria, è strategico evitare che il rapporto diventi "esaurito": impugnare gli atti, richiedere il rimborso tempestivamente o esperire rimedi giurisdizionali può impedire che la decadenza precluda la restituzione.

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