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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08458/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione deducendo, in sostanza, la violazione del principio del ne bis in idem e chiedendo l'applicazione dell'art. 669 c.p.p. Sosteneva che due distinte sentenze irrevocabili di condanna per ricettazione avessero riguardato il medesimo fatto storico. La Corte rileva però che, secondo il giudice dell'esecuzione, i beni oggetto delle due pronunce erano diversi: in un caso un anello in oro bianco con brillantini e zirconi tipo trilogy, nell'altro un anello in oro bianco con tre diamanti e altri quattro gioielli. Da ciò il tribunale aveva escluso l'identità del fatto e quindi la preclusione del giudicato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva questa ratio e non dimostrava l'unicità del fatto storico nei termini richiesti dalla norma invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 669 c.p.p., poiché le due sentenze irrevocabili riguardavano fatti diversi, non essendo identici i beni sottratti e ricettati né risultando la medesima condotta storica. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.p.

    La preclusione da giudicato opera solo quando nei confronti della medesima persona siano state pronunciate più sentenze per il medesimo fatto; se i fatti sono diversi, pur se sussumibili nella stessa fattispecie incriminatrice, la norma non si applica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 669 c.p.p.

    È richiamato quale fondamento del dedotto ne bis in idem esecutivo, ma la Corte ne esclude l'applicabilità per mancanza di identità del fatto storico.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La preclusione del giudicato in sede esecutiva richiede l'identità del fatto storico, non la sola identità della norma incriminatrice o del titolo di reato.
  • Ai fini del ne bis in idem, il fatto deve essere caratterizzato dalle medesime condizioni di tempo, luogo e persone; se la condotta costituisce un'ulteriore e distinta estrinsecazione dell'attività delittuosa, la preclusione non opera.
  • In materia di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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