Cassazione Penale, Sentenza n. 10293/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere relativa a ipotesi di tentato omicidio in concorso con aggravante per futili motivi, lesioni pluriaggravate con uso di bastone e detenzione/porto di arma comune da sparo in concorso. In Cassazione si deduceva: (i) violazione/errata applicazione dell'art. 292, comma 2, c.p.p., per non avere il Tribunale per il riesame considerato le dichiarazioni rese in interrogatorio dall'indagato e dagli altri indagati rispetto alle dichiarazioni delle persone offese; (ii) omessa valutazione di fonti documentali e dichiarative favorevoli o motivazione contraddittoria rispetto ad atti espressamente indicati, con particolare riguardo alla genericità dell'ordinanza che non specificava l'apporto causale personale del ricorrente nei fatti contestati e non dettagliava le divergenze dichiarative censurate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati, rilevando che l'ordinanza impugnata era generica e non permetteva di comprendere l'apporto causale dell'indagato né di valutare concretamente il contrasto tra le dichiarazioni degli indagati e quelle delle persone offese. Analogamente, la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) era formulata in termini astratti, senza indicazioni specifiche sulla condotta personale del ricorrente né su elementi concreti che giustificassero una prognosi di reiterazione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, sezione per il riesame.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Base normativa invocata dal ricorrente per censurare l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme processuali nella motivazione del provvedimento impugnato (denuncia di violazione di legge o erronea applicazione).
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Base normativa invocata per lamentare l'omessa valutazione di fonti probatorie espressamente indicate nel ricorso (omessa valutazione di prove).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Base normativa invocata per contestare la motivazione contraddittoria con gli atti processuali espressamente indicati.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata quale norma cui il Tribunale avrebbe dovuto attenersi nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio; la Corte rileva che non è stata data una valutazione esplicita delle dichiarazioni né una comparazione con le dichiarazioni delle persone offese.
Cass., Sez. II, n. 47891 del 7/9/2016 (giurisprudenza citata)
La Corte richiama l'indirizzo secondo cui il pericolo di reiterazione va valutato con una prognosi fondata su elementi concreti tratti dalla personalità dell'indagato e dalle modalità del fatto; non è necessario indicare una specifica occasione per delinquere, ma è richiesta una valutazione prognostica concreta e motivata.
Massime di principio
- Un provvedimento cautelare deve indicare in modo specifico l'apporto causale personale dell'indagato nei fatti contestati; la mera enunciazione dei capi d'imputazione è insufficiente.
- Quando esistono dichiarazioni divergenti tra indagati e persone offese, il giudice deve riportare e valutare espressamente i contenuti rilevanti delle dichiarazioni, motivando perché quelle di una parte sono ritenute più attendibili dell'altra.
- Per fondare il pericolo di reiterazione (o altre esigenze cautelari) non basta richiamare la gravità astratta del reato: è necessaria una prognosi motivata con elementi concreti relativi alla personalità, al comportamento e alle condizioni di vita dell'indagato o alle modalità del fatto.
- L'omessa o generica motivazione su punti decisivi (apporto causale dell'indagato, valutazione di dichiarazioni contrastanti, elementi che giustificano la misura cautelare) può determinare l'annullamento del provvedimento cautelare con rinvio per nuovo esame.
- In situazioni simili è opportuno che la difesa evidenzi con precisione le dichiarazioni e i documenti favorevoli e chieda al giudice la valutazione puntuale di tali elementi; viceversa il giudice dovrà esplicitare, nel provvedimento, la valutazione comparata delle fonti probatorie.
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