Cassazione Penale, Sentenza n. 25313/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto dall'Amministrazione penitenziaria al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen., in ragione di una serie di condotte tenute in istituto: aggressioni verbali e fisiche al personale penitenziario addetto alle operazioni di conta e battitura presso la camera di pernottamento, lesione a un operatore con prognosi di tre giorni mediante colpo inferto con un bastone, rifiuto di uscire al passeggio o di rientrare in cella nei tempi previsti, omissione della compilazione del modulo per le operazioni postali, sbattimento del blindo della camera, rifiuto di uscire dalla saletta, frasi offensive contro un operatore e impedimento temporaneo della chiusura del blindo della propria cella, con coinvolgimento anche di altri detenuti. Il detenuto aveva reclamato deducendo che tali reazioni erano giustificate dalle privazioni subite, in particolare dalla mancata autorizzazione a colloqui telefonici mensili e dall'impossibilità di svolgere colloqui visivi. Il Tribunale di Sorveglianza aveva annullato il provvedimento amministrativo ritenendolo sproporzionato e connotato da finalità punitive più che preventive, perché le condotte sarebbero state isolate e l'ultima sola fisicamente violenta. Il Ministero ha ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e ss. ord. pen., sostenendo che il giudice di sorveglianza aveva errato nel ricostruire i fatti, trascurando che vi era una sequenza di condotte offensive e prevaricatorie, espressive di un'escalation criminale idonea a compromettere la sicurezza e l'ordine interno, e che la misura di sorveglianza particolare ha natura preventiva, non punitiva, potendo essere applicata anche in presenza di un singolo episodio rivelatore di un modo di agire pericoloso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato l'unico motivo, rilevando che il Tribunale di Sorveglianza non aveva dato adeguata applicazione ai principi in tema di sorveglianza particolare: la misura può essere disposta anche sulla base di una singola condotta o di un singolo episodio se rivelatori di un comportamento idoneo a compromettere sicurezza e ordine interno, ha natura preventiva e non sanzionatoria, e nel caso concreto l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo carente e contraddittorio, svalutando una sequenza di condotte progressivamente più gravi e non confrontandosi con il possibile uso improprio degli oggetti sottratti al detenuto. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, libero nell'esito ma attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono ...
La sorveglianza particolare può essere applicata ai detenuti che, con i loro comportamenti, compromettono la sicurezza o turbano l'ordine interno dell'istituto; la misura ha funzione preventiva e può fondarsi anche su una singola condotta se rivelatrice di un atteggiamento pericoloso.
Il provvedimento applicativo deve indicare in modo specifico le prescrizioni e motivare sulle limitazioni e restrizioni imposte, le quali devono essere strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, in ragione dell'incidenza sui diritti fondamentali del detenuto.
artt. 4-bis e 41-bis ord. pen.
Sono richiamati nel preambolo dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, ma nel ragionamento della Corte il centro della decisione resta l'art. 14-bis ord. pen.
Massime di principio
- Il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. ha natura preventiva e disciplinare: non è finalizzato a punire il detenuto, ma a prevenire condotte che mettano in pericolo sicurezza, ordine interno e incolumità di detenuti e operatori.
- Ai fini dell'applicazione della sorveglianza particolare non è necessario che vi sia una pluralità di episodi: anche una singola condotta o un singolo episodio possono bastare, se sono sintomatici di un modo di agire idoneo a turbare l'ordine dell'istituto o a compromettere la sicurezza.
- Il giudice che sindaca il provvedimento amministrativo deve verificare in modo concreto e complessivo la gravità delle condotte e la loro attitudine a fondare esigenze preventive, senza ridurre la valutazione a un giudizio meramente punitivo o senza isolare artificiosamente l'ultimo episodio.
- Quando la misura comporta la privazione di arredi o oggetti presenti in cella, il giudice deve confrontarsi con la possibilità che tali beni possano essere utilizzati come strumenti impropri di offesa, specie in presenza di condotte violente contro il personale penitenziario.
- Un giudizio di sproporzione è viziato se non considera l'escalation delle condotte e non bilancia adeguatamente le esigenze di prevenzione e di sicurezza interna con le limitazioni imposte ai diritti del detenuto.
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