Cassazione Civile, Ordinanza n. 17270/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva aderito alla rivalutazione della quota di sua proprietà di un terreno edificabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 282/2002, optando per il pagamento rateale dell'imposta sostitutiva e indicando i relativi dati nel quadro RM della dichiarazione dei redditi. Aveva effettuato tre versamenti in date diverse, ma in uno dei modelli F24 aveva erroneamente indicato l'anno di imposta 2014 anziché 2013. L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, aveva emesso cartella di pagamento per omesso versamento di due rate, ritenendo dovuto il pagamento per l'anno 2014 e considerando riferibili a tale annualità solo uno dei versamenti. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che i versamenti del 2013 e del 2015 si riferissero ad annualità diverse. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 282/2002 e della disciplina di proroga, sostenendo che l'anno di riferimento corretto era il 2013, che la rivalutazione era stata effettuata in quell'anno e che i tre pagamenti, per importi corrispondenti alla rateizzazione dichiarata, erano tutti destinati all'imposta sostitutiva dovuta, non essendo decisivo l'errore materiale nell'indicazione dell'anno in uno dei modelli F24.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l'anno di imposta di riferimento era il 2013, perché la rivalutazione era stata effettuata in quell'anno e la dichiarazione era stata presentata con il modello UNICO/2014 relativo al periodo d'imposta 2013. Ha rilevato che i tre versamenti eseguiti dalla contribuente corrispondevano agli importi dovuti secondo la dichiarazione e che l'errore nell'indicazione dell'anno nel solo F24 del 30/06/2014 non escludeva la riferibilità del pagamento all'imposta sostitutiva per la rivalutazione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, affinché verifichi se per l'anno 2013 siano stati effettivamente eseguiti i tre versamenti e, dunque, se l'imposta sostitutiva sia stata integralmente pagata, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.l. n. 282/2002
La rivalutazione del terreno edificabile e il pagamento dell'imposta sostitutiva devono essere ricondotti all'anno in cui la rivalutazione è stata effettuata; il versamento rateale va valutato in relazione a tale annualità.
Norma di conversione richiamata insieme al d.l. n. 282/2002 come base della disciplina agevolativa.
art. 1, comma 473, L. n. 228/2012
Ulteriore disposizione di proroga richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'applicabilità della disciplina agevolativa.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Costituisce il fondamento del controllo automatizzato che ha condotto all'iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali che prevedono la rivalutazione di un bene e il pagamento rateale di un'imposta sostitutiva, il riferimento temporale decisivo è l'anno in cui la rivalutazione è stata effettuata e dichiarata, non l'anno indicato per mero errore materiale in un singolo modello di versamento.
- L'errore nell'indicazione dell'anno di imposta nel modello F24 non è di per sé sufficiente a escludere la riferibilità del pagamento al debito tributario corretto, quando dagli altri dati della dichiarazione e dagli importi versati risulti in modo univoco la destinazione del versamento.
- In sede di controllo automatizzato e di riscossione, la cartella deve essere interpretata alla luce dell'intero contesto documentale, inclusi dichiarazione, rateizzazione e corrispondenza degli importi, evitando letture meramente formali che ignorino la reale imputazione del pagamento.
- Se il contribuente dimostra di aver versato tutte le rate dell'imposta sostitutiva previste dalla rivalutazione, la pretesa per omesso versamento non può essere mantenuta solo per un vizio formale di compilazione del modello di pagamento.
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