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Ordinanza

Ordinanza n. 3969/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25 settembre 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202601816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di cittadinanza italiana presentata il 25 settembre 2023, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A fondamento della domanda cautelare ha prospettato un pregiudizio connesso al mancato riconoscimento della cittadinanza e alla conseguente mancata possibilità di esercitare i diritti civili e politici collegati allo status civitatis. Nel merito, il giudice ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti documentati sulla effettiva imputabilità al ricorrente di un precedente penale relativo al reato di spaccio di stupefacenti, asseritamente commesso utilizzando un alias, mediante produzione della sentenza di condanna, dei rilievi dattiloscopici e di altra documentazione pertinente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non presentasse, allo stato, i requisiti di gravità e irreparabilità: i diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nella disciplina dell’immigrazione; l’incidenza sui diritti politici, riferiti all’elettorato, non è tale da impedire l’esame della controversia nell’udienza di merito; il diniego non impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’esercizio della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino, né la permanenza sul territorio nazionale in presenza di altro idoneo titolo di soggiorno, posseduto dal ricorrente. Contestualmente, il TAR ha disposto un incombente istruttorio, onerando entrambe le parti di acquisire entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza documentati chiarimenti sull’effettiva riferibilità al ricorrente del pregiudizio penale indicato nel provvedimento impugnato. L’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha respinto la richiesta poiché non ha ravvisato il periculum in mora.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuta non compromessa dal diniego di cittadinanza.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato quale disposizione costituzionale a tutela dei diritti fondamentali, non pregiudicati dal diniego di cittadinanza.

  • art. 2 d.lgs. 286/1998

    Richiamato per evidenziare che lo straniero beneficia comunque della tutela dei diritti fondamentali prevista dalla disciplina dell’immigrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di protezione dei dati personali a sostegno dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della tutela cautelare contro il diniego di cittadinanza, la lesione derivante dal mancato riconoscimento dello status civitatis deve presentare carattere concreto, grave e irreparabile; la mera impossibilità temporanea di esercitare i diritti politici connessi alla cittadinanza non integra, di regola, un periculum in mora quando la controversia possa essere definita in tempi compatibili con la tutela effettiva.
  • Il diniego di cittadinanza non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando lo straniero conserva la tutela dei diritti fondamentali, può svolgere attività lavorativa e può permanere regolarmente sul territorio nazionale in forza di un diverso titolo di soggiorno valido.
  • Quando la legittimità del diniego di cittadinanza dipende dall’effettiva riferibilità al richiedente di precedenti penali commessi sotto un alias, il giudice può disporre un’istruttoria documentale diretta a verificare l’identità dell’autore della condotta, anche mediante acquisizione della sentenza di condanna e dei rilievi dattiloscopici.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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