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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06517/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sulla valutazione della persona offesa si risolvesse nella riproposizione di doglianze già respinte in appello e in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, estranea ai poteri della Cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità penale. L'unico motivo dedotto contestava la correttezza della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, poste a base del giudizio di responsabilità. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la corte di merito avesse valorizzato in modo erroneo il narrato della persona offesa e chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello, non confrontato con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e orientato a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il perimetro del controllo di legittimità sui vizi di motivazione, che non consente una nuova valutazione del merito.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte ribadisce che alla Cassazione è preclusa la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a base della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
  • La doglianza che miri a una diversa lettura delle dichiarazioni della persona offesa, o più in generale delle prove, non è scrutinabile in cassazione quando solleciti una nuova valutazione del fatto e non evidenzi effettivi vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle prove dichiarative, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente e abbia indicato elementi convergenti di conferma della prova dichiarativa, la censura che si limiti a contestarne il peso probatorio è destinata all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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