Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25769/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondate entrambe le richieste e ha corretto l'ordinanza n. 12973/2022 sia quanto all'indicazione del giudice di merito, sostituendo la Corte di Appello di Milano con la Corte di Appello di L'Aquila, sia quanto alla liquidazione delle spese, precisando che la formula corretta è: "oltre a 200,00 euro per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge".

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza di cassazione n. 12973/2022. In quel provvedimento, dopo il rigetto del ricorso della controparte, erano state liquidate in suo favore le spese di lite. La ricorrente ha dedotto due errori: (i) nel dispositivo le "spese generali" erano state indicate come pari a 200 euro, senza applicare il rimborso forfettario previsto per legge nella misura del 15%; (ii) nella motivazione era stata erroneamente indicata la Corte di Appello di Milano invece della Corte di Appello di L'Aquila. Ha quindi chiesto la correzione d'ufficio dell'errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio utilizzabile per la correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti del giudice; la Corte lo applica al proprio precedente provvedimento.

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento giudiziale può essere corretto quando risulti ictu oculi dal testo o dagli atti e non comporti alcuna revisione del decisum.
  • La liquidazione delle spese processuali deve distinguere tra esborsi e rimborso forfettario delle spese generali; se il dispositivo non esprime correttamente questa distinzione, il provvedimento è correggibile come errore materiale.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare anche l'erronea indicazione dell'ufficio giudiziario o del giudice di merito richiamato nella motivazione, ove l'errore sia riconoscibile e non incida sul contenuto sostanziale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.