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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11943/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, lo ha condannato al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda un imputato nei cui confronti il Tribunale ha emesso sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., cioè lamentava che il giudice non avesse rilevato una causa di non punibilità o comunque non avesse applicato correttamente la disciplina dell'immediato proscioglimento. La Corte osserva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze formulate non rientrano in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di rilevare immediatamente cause di non punibilità o di proscioglimento, ma il suo richiamo non è ritenuto idoneo a superare i limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    È la base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Fissa in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 129 c.p.p. non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento se non si traducono in uno dei motivi specificamente consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni non scusabili, il ricorrente è tenuto sia alle spese processuali sia alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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