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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39731/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro il provvedimento del 14/10/2025 che aveva rigettato la richiesta di estensione dell'estradizione verso la Confederazione Svizzera. Il ricorrente deduceva: violazioni della legge 22/04/2005 n.69 (mandato di arresto europeo) e dell'art.111 Cost.; omesso pronunciamento motivato; mancato interrogatorio sul nuovo mandato estendibile; nullità del verbale di arresto e del consenso all'estradizione per mancata traduzione (violazione Direttiva 2010/64/UE); consenso viziato e revocato (diritto di difesa, art.6 CEDU); violazione del principio di specialità; mancato rispetto dei termini per la difesa (art.108 cod. proc. pen.); vizio di motivazione e mancata emissione di ordinanza prima della trasmissione al Ministro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto innanzitutto che la legge n.69/2005 (mandato di arresto europeo) non è applicabile alla Svizzera, stato terzo non U.E., per cui si applicano la Convenzione europea di estradizione e le norme nazionali. Sulle censure relative all'estensione dell'estradizione (mandato del 3/10/2025) la Corte ha rilevato mancanza di interesse attuale del ricorrente, essendo stato espresso rifiuto alla consegna durante l'udienza del 14/10/2025. Sulle censure relative alla consegna disposta il 23/09/2025 (mandato del 10/12/2024) il ricorso è stato dichiarato tardivo: il provvedimento era stato letto in udienza (equivalente a notifica) e il termine per impugnare era di 15 giorni (scaduto l'08/10/2025), mentre il ricorso è stato depositato il 17/10/2025. Per tali motivi il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n.69 (mandato di arresto europeo)

    La Corte ha stabilito che la legge n.69/2005 disciplina il mandato di arresto europeo tra Stati membri UE e non è applicabile alla Svizzera, Stato terzo.

  • Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957)

    Per i rapporti con la Svizzera si applica la Convenzione europea di estradizione e le norme del codice nazionale in materia di estradizione.

  • art. 701, comma 2, cod. proc. pen.

    La procedura semplificata prevista da tale norma comporta che il provvedimento, letto in udienza, equivale a notificazione alle parti.

  • artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Per proporre impugnazione è necessario un interesse attuale e concreto; l'impugnazione è inammissibile se chi la propone non ha interesse, valutato in termini di utilità pratica e attualità.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle doglianze del ricorrente in tema di termini per la difesa; la Corte non ha ritenuto che il rinvio di udienza after breve termine fosse idoneo a riaprire i termini d'impugnazione.

  • Direttiva 2010/64/UE (diritto all'interpretazione e alla traduzione)

    Invocata dal ricorrente per la mancata traduzione del verbale di arresto; le doglianze non sono state esaminate nel merito per inammissibilità/tardività dell'impugnazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n.186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende anche in presenza di eventuale colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se l'estradizione è richiesta da uno Stato non membro UE (es. Svizzera) non si applica il mandato di arresto europeo (legge n.69/2005); vanno applicate la Convenzione europea di estradizione e le norme nazionali.
  • La lettura in udienza di un provvedimento vale come notifica: i termini per impugnare (di regola 15 giorni) decorrono da tale momento e sono perentori.
  • L'interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto; se la decisione impugnata non determina più uno svantaggio processuale attuale (es. rifiuto di consegna intervenuto successivamente), le censure possono essere inammissibili per difetto di interesse.
  • Questioni relative alla traduzione del verbale, al consenso all'estradizione o alla regolarità dell'informativa devono essere sollevate tempestivamente e, se non proposte nei termini, possono essere valutate inammissibili.
  • La revoca del consenso all'estradizione può rilevare solo se tempestivamente opposta e se incidente sulla validità del provvedimento: la tempestività e le circostanze di fatto devono essere chiaramente allegati e impugnati nei termini.
  • Impugnare tardivamente un provvedimento di consegna comporta rischio di inammissibilità anche quando siano invocate gravi violazioni procedurali o di diritti fondamentali; la mancata tempestiva impugnazione preclude in molti casi l'esame nel merito.

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