Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40805/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla società elettrica contro la sentenza del Giudice di pace. Ha inoltre regolato le spese dei gradi di appello e di legittimità ponendole a carico della società. La decisione di primo grado è rimasta ferma.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una cliente aveva convenuto la società elettrica sostenendo di avere un contratto di somministrazione di energia e che, per cinque giorni, l’erogazione era stata sospesa; la mancata fornitura aveva causato lo scongelamento e la distruzione dei cibi conservati nei frigoriferi, con richiesta di risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna della società al pagamento di una somma modesta. La società aveva poi proposto appello. La ricorrente per cassazione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palmi con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 168 e 325 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse tardivo perché la sentenza di primo grado era stata notificata nel domicilio eletto del difensore della società e il relativo piego era stato rifiutato dal domiciliatario, con conseguente decorrenza del termine breve; con il secondo ha censurato la decisione sul merito, ma tale motivo è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il domicilio era stato effettivamente eletto nel luogo in cui fu tentata la notifica, che l’errore sull’indicazione del destinatario non impediva il perfezionamento della notificazione ai fini del termine breve e che il rifiuto del piego da parte del domiciliatario, con dichiarazione di non conoscenza della domiciliazione, non era ostativo. Di conseguenza l’appello della società doveva considerarsi tardivo e inammissibile; l’appello incidentale della parte ricorrente è stato dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine lungo e comunque caducato dall’inammissibilità dell’impugnazione principale.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta nel primo motivo; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma, ma valuta la tempestività dell’impugnazione alla luce della notificazione della sentenza nel domicilio eletto.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto la Corte ritiene che la notificazione fosse idonea a far decorrere il termine e quindi che l’appello fosse tardivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione; la Corte osserva che, in ogni caso, tale termine era decorso rispetto all’appello incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    L’appello incidentale tardivo resta inefficace quando l’impugnazione principale sia inammissibile o tardiva.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza eseguita nel domicilio eletto dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, anche se l’atto sia indirizzato in modo impreciso al procuratore anziché al domiciliatario, quando il luogo di notifica corrisponda effettivamente al domicilio eletto e la parte destinataria abbia comunque compreso la destinazione dell’atto.
  • L’elezione di domicilio è un atto unilaterale della parte processuale e non richiede l’accettazione del domiciliatario; l’eventuale errore del difensore nell’indicazione del nominativo o dell’indirizzo del domiciliatario non è opponibile alla controparte che abbia fatto affidamento sull’elezione di domicilio risultante dagli atti.
  • Se il destinatario della notificazione rifiuta il piego dichiarando di non conoscere la domiciliazione, ciò non impedisce il perfezionamento della notificazione quando risulti che l’atto era stato correttamente portato nel luogo del domicilio eletto e il destinatario abbia comunque percepito la natura notificatoria dell’atto.
  • L’appello incidentale proposto oltre il termine lungo è inefficace se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o tardiva, secondo il meccanismo di dipendenza previsto dall’art. 334 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.