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Ordinanza

Ordinanza n. 170/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202001591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza e mancato esercizio delle funzioni attribuite al Commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La Fondazione ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta nominato con precedente ordinanza, deducendo che, dal momento della nomina e della successiva delega, nulla sarebbe stato fatto per dare esecuzione al giudicato. La sentenza di ottemperanza n. 1700/2021 aveva ordinato al Comune di conformarsi alla sentenza n. 1127/2016, mediante restituzione del bene previa riduzione in pristino, oppure acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, risarcimento del danno e pagamento delle spese di lite. Il Commissario ad acta era stato nominato per provvedere in via sostitutiva in caso di mancata esecuzione spontanea del Comune; il Commissario aveva poi delegato un dirigente a svolgere gli adempimenti. L’istanza del 4 giugno 2026 ha contestato sia l’inerzia del Comune sia il mancato svolgimento dell’officium commissariale.

La decisione

Il Presidente ha disposto incombenti istruttori, senza decidere allo stato sulla sostituzione del Commissario ad acta. Sono stati richiesti al Comune di Bagheria, al Commissario ad acta e al delegato chiarimenti documentati e motivati sulle ragioni della mancata ottemperanza e del mancato svolgimento dell’attività commissariale, per quanto di rispettiva competenza. Il termine assegnato è perentorio: quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla notificazione di parte, se anteriore. La trattazione dell’istanza di sostituzione è stata fissata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. È stata inoltre riservata ogni valutazione su eventuali ulteriori profili di responsabilità da sottoporre agli organi competenti.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa insieme all’art. 65, comma 3, c.p.a. per l’adozione degli incombenti istruttori.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per acquisire chiarimenti documentati e motivati ai fini della decisione sull’istanza.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Individuato nella sentenza di ottemperanza come possibile modalità di conformazione al giudicato, alternativa alla restituzione del bene previa riduzione ad integrum.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando sia dedotta la persistente mancata esecuzione del giudicato e il mancato esercizio delle funzioni attribuite a un Commissario ad acta, il giudice può acquisire d’ufficio chiarimenti documentati e motivati dall’amministrazione e dagli ausiliari commissariali prima di decidere sulla loro sostituzione o sull’adozione di ulteriori misure esecutive.
  • La richiesta di sostituzione del Commissario ad acta per inerzia non determina automaticamente la sostituzione: il giudice deve previamente verificare, anche mediante incombenti istruttori, le ragioni della mancata esecuzione e del mancato svolgimento dell’incarico, distinguendo le responsabilità dell’amministrazione da quelle dell’organo commissariale e del suo delegato.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato relativo alla perdita della disponibilità di un bene, l’amministrazione può essere tenuta, secondo quanto stabilito dal giudicato, a scegliere tra restituzione previa riduzione ad integrum, acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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