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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14028/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La società importatrice impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di rettifica d’accertamento del 21 ottobre 2013 e l’avviso di irrogazione delle sanzioni, relativi a sei bollette d’importazione definitiva emesse dall’8 febbraio 2011 al 1° marzo 2012. L’Ufficio chiedeva il recupero di 92.418,47 euro di maggiori dazi antidumping, applicando l’aliquota del 23,6% prevista per merci provenienti da Taiwan anziché il trattamento preferenziale riferito alle importazioni dalle Filippine, oltre a una somma pari a titolo di sanzioni. La contribuente contestava, tra l’altro, la prova dell’origine della merce e dei presupposti del dazio, rivendicava la propria buona fede e contestava le sanzioni e vari vizi formali e procedimentali. La CTP accoglieva il ricorso e annullava gli atti per carenza di prova circa la provenienza della merce, anche in ragione dell’assenza del rapporto OLAF. L’Agenzia appellava; la CTR della Lombardia, con sentenza n. 7117/07/16 depositata il 19 dicembre 2016, respingeva l’appello e compensava le spese, ritenendo insufficienti i rapporti OLAF, anche quello finale del 9 dicembre 2015, e reputando che i certificati di origine attestassero lavorazioni nelle Filippine. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento CEE n. 1073/1999 e violazione dell’art. 2697 c.c.: sosteneva che le risultanze OLAF avessero efficacia probatoria presuntiva, idonea a fondare l’accertamento e a porre a carico della contribuente la prova contraria, e che la CTR avesse erroneamente posto sull’Agenzia l’onere di provare l’origine taiwanese. La società, nel controricorso, contestava l’efficacia e l’utilizzabilità dei rapporti e dei documenti OLAF, ne negava la capacità di dimostrare il transhipment e richiamava gli elementi documentali relativi alla lavorazione nelle Filippine; riproponeva inoltre le questioni rimaste assorbite.

La decisione

La Corte accoglie l’unico motivo dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La CTR aveva errato nel ritenere che, non essendo prova piena, i rapporti e i documenti OLAF fossero privi di efficacia probatoria: essi possono avere valore di prova presuntiva e concorrere a fondare l’accertamento, con onere per la contribuente di fornire elementi contrari. Il giudice del rinvio dovrà esaminare autonomamente i rapporti e i documenti OLAF, insieme all’intero contesto probatorio ritualmente acquisito, applicando i diversi livelli di attendibilità pertinenti alla natura dei fatti attestati. Dovrà inoltre decidere le ulteriori eccezioni della contribuente, se ritualmente riproposte, e provvedere sulle spese anche della fase di legittimità. La Corte non decide definitivamente se vi sia stato transhipment né se i dazi e le sanzioni siano dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9 Reg. CEE n. 1073/1999

    La corrente interpretazione fornita da questa Corte circa la valenza probatoria di tali documenti ispettivi (recentemente ribadita da Cass. sez.V 21.03.2019 n. 7993) è che, salva la prova piena e privilegiata dei fatti accaduti alla presenza degli operanti o dagli stessi direttamente percepiti e constatati, “gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria”

    Le risultanze degli accertamenti OLAF hanno valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e possono fondare l’accertamento; chi ne contesta il fondamento deve fornire la prova contraria. La loro efficacia non equivale sempre a prova piena e privilegiata, che riguarda i fatti direttamente compiuti o percepiti dagli operanti.

  • art. 2697 c.c.

    Per altro aspetto la CTR, degradando quelle risultanze a meri sospetti o indizi privi di significatività, non corroborabili neppure alla stregua degli ulteriori accertamenti effettuati delle successive revoche dei certificati Form A alle imprese importatrici filippine ritenute responsabili di aver emesso le false attestazioni di trasformazione dei prodotti di viteria semilavorati importati dalla Cina, ha negato che a quei verbali e documenti possa essere attribuita alcuna valenza probatoria, escludendo persino l’efficacia di presunzione legale semplice, determinante l’inversione a carico dell’importatrice dell’onere probatorio in ordine ad elementi fattuali o logici idonei a contrastare od escludere la tesi del transhipment, così contravvenendo alla regola di giudizio espressa nell’art. 2729 c.c., comma 1 e, di riflesso, violando il principio fondamentale in tema di onere della prova sancito nell’art. 2697 c.c..

    È contrario alle regole sull’onere della prova escludere in radice ogni efficacia probatoria ai rapporti OLAF: quando le risultanze assumono valore presuntivo, spetta all’importatore contestarle con elementi fattuali o logici idonei a contrastare la ricostruzione del transhipment.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    Per altro aspetto la CTR, degradando quelle risultanze a meri sospetti o indizi privi di significatività, non corroborabili neppure alla stregua degli ulteriori accertamenti effettuati delle successive revoche dei certificati Form A alle imprese importatrici filippine ritenute responsabili di aver emesso le false attestazioni di trasformazione dei prodotti di viteria semilavorati importati dalla Cina, ha negato che a quei verbali e documenti possa essere attribuita alcuna valenza probatoria, escludendo persino l’efficacia di presunzione legale semplice, determinante l’inversione a carico dell’importatrice dell’onere probatorio in ordine ad elementi fattuali o logici idonei a contrastare od escludere la tesi del transhipment, così contravvenendo alla regola di giudizio espressa nell’art. 2729 c.c., comma 1 e, di riflesso, violando il principio fondamentale in tema di onere della prova sancito nell’art. 2697 c.c..

    Le risultanze OLAF devono essere apprezzate anche nella loro possibile efficacia presuntiva; il giudice non può degradarle a elementi privi di significatività senza valutarne il contenuto e il rapporto con gli altri elementi acquisiti.

  • art. 2700 c.c.

    E’ ovvio poi che nell’attribuire l’efficacia probatoria appropriata il Giudice debba tener conto del principio, di recente ribadito dalla citata Cass. n. 7993/2019, per il quale i verbali OLAF sono assimilabili ai PVC, la cui valenza probatoria è “diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale….”

    I verbali OLAF, assimilabili ai processi verbali di constatazione, hanno fede privilegiata limitatamente ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale, avvenuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margini di apprezzamento o percezione sensoriale.

Massime di principio

  • I rapporti e gli accertamenti OLAF possono costituire elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali e possono, anche da soli, fondare avvisi di accertamento per il recupero di dazi relativi a esenzioni o riduzioni contestate; il contribuente che ne contesta il fondamento deve fornire prova contraria.
  • L’assenza di prova piena nelle risultanze OLAF non comporta che esse siano prive di efficacia probatoria: il giudice deve valutarne l’eventuale valore presuntivo insieme agli altri elementi ritualmente acquisiti e non può ridurle a meri sospetti senza un esame motivato del loro contenuto.
  • La valenza dei verbali OLAF varia secondo la natura dei fatti attestati: hanno fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., per i fatti compiuti o percepiti direttamente dal pubblico ufficiale; per le dichiarazioni di parti o terzi fanno fede fino a prova contraria; se non sono identificati i dichiaranti, costituiscono comunque elementi di prova da valutare con gli altri dati, disattendibili solo con motivazione fondata sulla loro intrinseca inattendibilità o sul contrasto con altri elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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