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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14042/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La società gestiva in leasing un parco eolico situato nel Comune, composto da 20 aerogeneratori da 2 MW ciascuno, in funzione dal 20 maggio 2010. Non avendo presentato la dichiarazione ICI, ricevette il 16 dicembre 2015 l’avviso di accertamento n. 5700 del 15 dicembre 2015 per l’anno d’imposta 2010, con richiesta complessiva di 518.923 euro per imposta, sanzioni e interessi. La società aveva presentato la richiesta di accatastamento il 2 dicembre 2015. La CTP di Foggia respinse il ricorso; la CTR Puglia, con sentenza del 12 gennaio 2018, respinse l’appello. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 387/2003, della direttiva 2001/77/CE e di disposizioni costituzionali, sostenendo che gli impianti eolici, per la loro utilità pubblica, dovessero essere accatastati in categoria E anziché D/1; 2) violazione del D.Lgs. n. 546/1992 e del D.Lgs. n. 504/1992, contestando il diniego di sospensione in attesa dei giudizi sulla rendita catastale, la mancata applicazione della rendita agli anni precedenti e l’uso del valore contabile, nonché la determinazione dei costi e della base imponibile, anche in relazione a beni detenuti in leasing; 3) violazione della L. n. 311/2004, per avere il Comune proceduto all’accertamento senza richiedere preventivamente il classamento all’Agenzia del Territorio; 4) violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 8, per l’applicazione delle sanzioni nonostante asserite obiettive condizioni di incertezza normativa. La società ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, prospettando un contrasto con la direttiva 2009/28/CE e con l’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rigettato le eccezioni del Comune sull’improcedibilità per tardivo deposito, sulla mancata allegazione dell’avviso e sull’insufficiente esposizione dei fatti e ha escluso l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la pretesa di accatastamento in categoria E: un parco eolico destinato alla produzione di energia è un opificio e va classificato in D/1; l’interesse pubblico alla produzione di energia non comporta né diversa classificazione né esenzione ICI. Sul secondo motivo ha giudicato infondata la censura relativa alla sospensione e alla rendita: la rendita richiesta nel 2015 non ha efficacia retroattiva per l’annualità 2010 e, fino alla richiesta di attribuzione della rendita, la base imponibile dei fabbricati di categoria D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati è determinata secondo il valore contabile. Per l’annualità 2010, successiva all’abrogazione del comma 4 dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, tale criterio era applicabile in via esclusiva; la rendita dei fabbricati similari non costituiva criterio sussidiario. La censura specifica sulla valutazione dei costi e sulla perizia è stata ritenuta carente di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti i passaggi rilevanti dell’avviso e della perizia e si chiedeva, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze istruttorie; la censura sulla sospensione è stata inoltre dichiarata inammissibile per mancato sviluppo argomentativo. È stato escluso un rapporto di pregiudizialità con i giudizi sulla rendita. Il terzo motivo è stato respinto: la legge non impone al Comune, in caso di omessa dichiarazione relativa a fabbricato non iscritto in catasto, di chiedere previamente il classamento all’Agenzia del Territorio; inoltre, alla data dell’accertamento gli immobili risultavano già iscritti in catasto sulla base della dichiarazione DOCFA del 2015. Il quarto motivo è stato respinto: la contribuente non aveva allegato specifici elementi positivi di confusione normativa idonei a fondare l’esimente, e la sola stipulazione di transazioni da parte di altri Comuni o la diversa condotta di altre società non dimostravano obiettive condizioni di incertezza. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, poiché gli impianti eolici producono energia senza essere direttamente fruibili dagli utenti della rete viaria, diversamente dalle stazioni di servizio che possono essere classificate in categoria E/3 per la vendita di carburanti. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 7.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre spese forfettarie e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario; è stato disposto anche il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    In termini generali, in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili.

    Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, fino alla richiesta di attribuzione della rendita la base imponibile ICI si determina in base alle scritture contabili; una rendita richiesta successivamente non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta precedenti.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)

    il D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ne stabilisce l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purchè “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio.

    L’esenzione ICI richiede che l’immobile, oltre a essere posseduto da uno dei soggetti pubblici indicati, sia destinato esclusivamente ai compiti istituzionali; l’onere di provare tale requisito grava sul contribuente che invoca l’agevolazione. La fornitura di energia da parte di un’impresa privata, pur rendendo un servizio al pubblico, non equivale allo svolgimento dei compiti istituzionali di un ente locale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, commi 1 e 2

    in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativamente a fabbricato non iscritto in catasto, il Comune può procedere ad accertamento senza dover preventivamente chiedere l’atto di classamento all’Agenzia del Territorio, non essendo tale richiesta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2, e riferendosi il precedente comma 1, che invece la prevede, alla diversa ipotesi in cui sia stata presentata una dichiarazione relativa a fabbricati non iscritti in catasto

    Quando il contribuente ha omesso la dichiarazione ICI per un fabbricato non iscritto in catasto, il Comune può procedere all’accertamento senza chiedere previamente all’Agenzia del Territorio l’atto di classamento; la richiesta preventiva prevista dal comma 1 riguarda una diversa fattispecie.

  • D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 8

    in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente

    L’esimente per obiettiva incertezza normativa richiede una difficoltà interpretativa effettiva, derivante da elementi positivi di confusione nel coordinamento di più disposizioni. Il contribuente deve allegare tali elementi; il giudice non applica d’ufficio l’esimente in mancanza di allegazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 2, comma 3

    In particolare, tale decreto, nel delineare i criteri utili per l’individuazione delle unità immobiliari urbane, all’art. 2, comma 3, ha evidenziato come siano da considerare tali “… anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”.

    Sono unità immobiliari urbane anche le costruzioni stabilmente ancorate o fissate al suolo e i manufatti prefabbricati stabili, purché ricorrano le condizioni funzionali e reddituali indicate dalla norma; il principio è applicato all’impianto eolico, soggetto ad accatastamento.

Massime di principio

  • Gli impianti eolici destinati alla produzione di energia costituiscono opifici e sono accatastabili in categoria D/1; la finalità di interesse pubblico della produzione di energia e gli incentivi pubblici alle fonti rinnovabili non determinano, di per sé, l’iscrizione in categoria E né un’esenzione o riduzione ICI.
  • Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI è determinata secondo il valore contabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale. La rendita ha natura costitutiva e non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua attribuzione; la disciplina della base imponibile fondata sulle scritture contabili opera, nella fattispecie successiva all’abrogazione del comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, senza il criterio sussidiario della rendita di fabbricati similari.
  • In caso di omessa dichiarazione ICI relativa a un fabbricato non iscritto in catasto, il Comune può procedere all’accertamento senza chiedere preventivamente all’Agenzia del Territorio l’atto di classamento, poiché tale adempimento non è previsto per questa ipotesi.
  • L’esimente sanzionatoria dell’obiettiva incertezza normativa presuppone elementi positivi di confusione che rendano difficoltoso il coordinamento delle disposizioni applicabili; spetta al contribuente allegarli e la loro esistenza non si desume, da sola, da transazioni concluse da altri enti o da differenti condotte di altri operatori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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