Cassazione Civile, Sentenza n. 14041/2020 del 07/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Le società avevano impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009 per un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori, ultimato ed entrato in funzione nel novembre 2007. La società cedente era proprietaria o titolare dell’impianto e la società cessionaria era subentrata nell’azienda. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva respinto i ricorsi, ritenendo l’impianto un opificio accatastabile in categoria D/1 e determinando la base imponibile secondo il valore contabile, in assenza di domanda di classamento; aveva inoltre escluso la non punibilità delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva rigettato gli appelli, ritenendo non sussistente la pregiudizialità rispetto ai giudizi sulla rendita catastale, affermando la categoria D/1 e la responsabilità solidale della cessionaria per il debito tributario, e confermando le sanzioni. In cassazione le società avevano proposto quattro motivi: violazione delle norme sulla sospensione del processo per la pendenza dei giudizi catastali; erronea esclusione della categoria catastale E e del carattere di pubblica utilità dell’impianto; insussistenza della responsabilità solidale della cessionaria ai sensi della disciplina della cessione d’azienda, per mancata notificazione di atti prima del conferimento del 30 giugno 2009; illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Prima della decisione, il 14 febbraio 2020, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dopo aver aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, relativa alle cartelle emesse per il recupero delle somme dovute in base agli avvisi, e aver pagato quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in seguito alla rinuncia delle ricorrenti, comprovata dalla documentazione relativa all’accoglimento della domanda di definizione agevolata e al pagamento delle somme dovute. L’Agenzia delle Entrate aveva a sua volta chiesto la dichiarazione di estinzione, dando atto della definizione delle controversie. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 193/2016, art. 6, conv. in L. n. 225/2016
le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, evidenziando di aver, quale coobbligate in solido al pagamento di quanto accertato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio a mezzo degli impugnati avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009, aderito, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (c.d. “rottamazione”)
La disposizione è richiamata quale base della definizione agevolata cui le ricorrenti hanno aderito; la Corte ha considerato documentati l’accoglimento dell’adesione e il pagamento, ai fini della dichiarazione di estinzione.
D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111/2011
In base a quest’ultima disposizione, “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 (…).
La Corte riporta la disciplina della definizione delle liti fiscali e dà atto che l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’estinzione ai sensi di tale disposizione, dopo la definizione delle controversie relative agli avvisi.
Massime di principio
- Quando la rinuncia al ricorso è collegata alla definizione agevolata delle pretese tributarie e la documentazione dimostra l’accoglimento dell’adesione e l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto senza esaminare i motivi di impugnazione.
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