Cassazione Civile, Sentenza n. 14098/2020 del 07/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 23975 del 26 settembre 2019, il difensore della società controricorrente aveva dichiarato di essere antistatario e aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. La Cassazione aveva rigettato il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese tra le altre parti e condannando la società poi resistente al pagamento delle spese processuali in favore della società assistita dal ricorrente, ma senza disporne la distrazione. Con ricorso ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., il difensore, in proprio, e la società assistita hanno chiesto la correzione dell’errore materiale, sostenendo che l’omessa distrazione fosse una svista, dato che l’istanza era stata formulata nel controricorso. La resistente ha contestato che vi fosse un errore materiale, rilevando che l’istanza non era stata riproposta nelle conclusioni della memoria del 1° marzo 2019 e sostenendo che tale omissione rendesse necessaria un’interpretazione della volontà della parte, incompatibile con il procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione. Ha ritenuto che la memoria prevista dall’art. 378 c.p.c. abbia funzione illustrativa e non sia destinata a ribadire o precisare le conclusioni degli atti introduttivi; la mancata riproposizione in memoria dell’istanza di distrazione, quindi, non equivale a rinuncia. In assenza di un’espressa attività assertiva di rinuncia, l’istanza formulata nel controricorso doveva considerarsi mantenuta e la sua omissione nel dispositivo integrava una divergenza evidente e rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione. La Corte ha corretto il dispositivo della sentenza n. 23975/2019 aggiungendo, dopo le parole «ed accessori di legge», l’inciso «da distrarsi in favore dell’avvocato D.G., ai sensi dell’art. 93 c.p.c.».
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio del procedimento di correzione di errore materiale è esperibile nell’ipotesi di omessa pronunzia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore sensi dell’art. 93 c.p.c. quando questo rappresenti una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà
Il procedimento di correzione è utilizzabile per l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese quando l’omissione costituisce una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra la volontà del giudice e quanto espresso nel provvedimento, senza richiedere di intervenire sul processo di formazione della volontà.
art. 93 c.p.c.
come qualsiasi conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia
L’istanza di distrazione delle spese formulata nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione resta ferma se la parte non manifesta espressamente la volontà di rinunciarvi; la sua mancata riproposizione nella memoria illustrativa non comporta rinuncia.
art. 378 c.p.c.
il Collegio non ritiene di condividere tale impostazione, in quanto la memoria, salva l’introduzione di fatti nuovi sopravvenuti, con opportuna documentazione ed attivazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ha la diversa funzione di illustrare i motivi o le difese, articolate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese svolte nel controricorso, compresa l’invocazione di mutamenti di giurisprudenza o di sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese
La memoria illustrativa nel giudizio di cassazione serve a illustrare e chiarire le ragioni già esposte negli atti introduttivi, a replicare alle difese avversarie e può contenere una richiesta di distrazione delle spese; non è invece un momento necessario per riproporre o precisare le conclusioni già formulate.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la controricorrente in ossequio al principio di autosufficienza codificato nell’art. 366 c.p.c., n. 6, ha correttamente documentato che Hebei Pride non ha riproposto la richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria del 1 marzo 2019
La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in relazione alla documentazione della mancata riproposizione dell’istanza nella memoria; tale dato, tuttavia, non determina la rinuncia all’istanza.
art. 372 c.p.c.
la memoria, salva l’introduzione di fatti nuovi sopravvenuti, con opportuna documentazione ed attivazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ha la diversa funzione di illustrare i motivi o le difese, articolate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso
La memoria può veicolare fatti nuovi sopravvenuti nei limiti richiamati dalla norma, con documentazione e attivazione del contraddittorio; al di fuori di tale ipotesi, svolge la funzione illustrativa indicata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’istanza di distrazione delle spese formulata nell’atto introduttivo si intende mantenuta anche se non viene riproposta nella memoria illustrativa, salvo che la parte manifesti espressamente la volontà di rinunciarvi.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. non costituisce un momento necessario per ribadire o precisare le conclusioni formulate negli atti introduttivi: la sua funzione è illustrativa e di replica, e non può integrare motivi originariamente inammissibili.
- L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese può essere corretta con il procedimento per errore materiale quando l’istanza sia stata ritualmente formulata e l’omissione costituisca una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione.
- Il difensore può chiedere la correzione dell’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese; il ricorso deve essere notificato sia alla parte condannata alle spese sia alla parte assistita, quando entrambe siano soggetti distinti.
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