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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14043/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune impositore)

La controversia

La controversia traeva origine dall’avviso di accertamento ICI per il 2010 relativo a terreni della contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 5943/6/15 del 23 novembre 2015, aveva parzialmente accolto il ricorso: aveva escluso l’imposta per alcuni terreni in comproprietà con il fratello, da lui posseduti e coltivati direttamente; per altri terreni, di proprietà esclusiva della contribuente, aveva invece confermato l’imponibilità, pur riducendo il valore venale da Euro 94,92 a Euro 61 al mq, in ragione della minore attualità delle potenzialità edificatorie, e aveva compensato le spese. La CTR Campania, con sentenza n. 1358/2017, pronunciata il 13 febbraio 2018, aveva respinto le contestazioni sull’esenzione e sulla stima, ma aveva accolto la censura relativa a sanzioni e interessi per omessa comunicazione comunale della classificazione dei terreni come aree fabbricabili. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, nonché vizi processuali e omesso esame, ha sostenuto che i terreni di sua proprietà esclusiva, coltivati dal fratello per attività agro-silvo-pastorale, dovessero essere considerati non fabbricabili o comunque beneficiare del trattamento previsto per i terreni agricoli. Con il secondo, denunciando violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e vizi processuali, ha contestato la valutazione di Euro 61 al mq, invocando una perizia di parte che indicava Euro 6 al mq e segnalava vincoli idrogeologico e archeologico e lontane prospettive di edificazione. La ricorrente ha inoltre sollecitato una nuova valutazione delle prove; tale richiesta è stata proposta anche con memoria illustrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l’agevolazione ICI per i terreni agricoli richiede, oltre alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, la conduzione diretta del fondo da parte del contribuente; non basta che il fondo sia coltivato da un parente, né che il proprietario sia eventualmente iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non aveva riportato i passaggi essenziali delle contestazioni estimative e della consulenza tecnica di parte; per il resto lo ha ritenuto infondato. La valutazione del valore venale è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo per carenza o inadeguatezza della motivazione, e la richiesta di ridurre ulteriormente il valore da Euro 61 a Euro 6 al mq mirava a un riesame delle risultanze istruttorie non consentito in sede di legittimità. I vincoli e la non immediata edificabilità non escludono di per sé la qualificazione dell’area come edificabile, ma rilevano nella determinazione del valore venale; l’edificabilità ai fini ICI si desume dalla qualificazione del piano regolatore generale adottato, indipendentemente dall’approvazione regionale o dagli strumenti urbanistici attuativi, e può essere esclusa solo da vincoli assoluti previsti dal piano. È rimasta ferma la statuizione della CTR sull’illegittimità di sanzioni e interessi per omessa comunicazione comunale dell’attribuzione della natura edificabile, non essendo stata oggetto dei motivi di ricorso in esame. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800, oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stata dichiarata tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992

    In particolare, perchè un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del secondo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) – oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicchè tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in comodato al fratello G.

    Per applicare ai fini ICI il trattamento previsto per i terreni agricoli non è sufficiente la destinazione agricola oggettiva: occorre che il contribuente conduca direttamente il fondo. L’agevolazione non spetta al proprietario che abbia affidato il terreno a un terzo, anche se questi è un familiare e coltivatore diretto.

  • art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992

    Pertanto, la riduzione d’imposta prevista per i terreni agricoli dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 ricorre solo in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni.

    La riduzione d’imposta richiede congiuntamente la qualifica soggettiva prescritta e la conduzione diretta dei terreni da parte del contribuente.

  • art. 5 D.Lgs. n. 504/1992

    Inoltre, questa Corte ha in più occasioni (Sez. 5, Sentenza n. 19750 del 04/10/2004; Sez. 5, Sentenza n. 4753 del 26/02/2010; Sez. 5, Ordinanza n. 12272 del 17/05/2017) statuito che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, in nessun modo ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile – e quindi della concreta misura dell’imposta -, con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione (si pensi alla realizzazione di un’area industriale) sia per ciò esente dall’imposta.

    Il valore dell’immobile rileva ai sensi dell’art. 5 per determinare la base imponibile e la misura dell’imposta; vincoli urbanistici o limiti alla concreta utilizzazione non comportano, da soli, l’esenzione dell’area edificabile.

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992, come interpretato dall’art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005, convertito dalla L. n. 248/2005, e dall’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006

    Il tutto alla luce del principio generale, ormai consolidato, secondo cui, in tema d’ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Sez. 5, Sentenza n. 16485 del 05/08/2016; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 12308 del 17/05/2017).

    Ai fini ICI, l’edificabilità rilevante per la determinazione della base imponibile secondo il valore venale discende dalla qualificazione dell’area nel piano regolatore generale adottato dal Comune; non occorrono l’approvazione regionale né l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

  • art. 115 c.p.c.

    In relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondete motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 24520 del 21/11/2005; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4442 del 24/02/2010 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015).

    La valutazione estimativa del giudice tributario rientra nei poteri di apprezzamento delle prove e del merito; in cassazione è censurabile, quanto alla motivazione, solo per carenza o inadeguatezza.

  • art. 116 c.p.c.

    In relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondete motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 24520 del 21/11/2005; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4442 del 24/02/2010 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015).

    La valutazione estimativa è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione non può sostituire una diversa stima, salvo il controllo sulla carenza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L’agevolazione ICI prevista per i terreni agricoli richiede sia la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale sia la conduzione diretta del fondo da parte del contribuente; la coltivazione svolta da un familiare non supplisce alla mancanza della conduzione diretta del proprietario.
  • Ai fini ICI, la presenza di vincoli o l’impedimento temporaneo alla materiale edificazione non elimina, di per sé, la qualificazione edificabile dell’area: tali circostanze rilevano nella stima del valore venale. L’edificabilità si desume dalla qualificazione risultante dal piano regolatore generale adottato, senza necessità dell’approvazione regionale o di strumenti urbanistici attuativi; può escluderla soltanto un vincolo assoluto previsto dal piano.
  • La valutazione del valore venale effettuata dal giudice tributario costituisce apprezzamento di merito rimesso alla sua prudente discrezionalità e, in sede di legittimità, è sindacabile soltanto per carenza o inadeguatezza della motivazione; non è consentito ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione che censura la valutazione estimativa sulla base di elaborati tecnici deve riportare i passaggi essenziali degli elementi invocati, in modo da consentire alla Corte di verificare la censura; la loro mancata trascrizione può determinare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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