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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14039/2020 del 07/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 1996, emessa dopo la definitività dell’accertamento tributario. Aveva dedotto il difetto di motivazione e l’omesso invio dell’avviso bonario previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza n. 259/38/12 del 16 luglio 2012, aveva confermato la decisione. In appello il contribuente aveva inoltre contestato la tardiva formazione del ruolo e violazioni degli obblighi di motivazione; la CTR aveva ritenuto tempestiva l’iscrizione, non applicabile il procedimento dell’art. 36-bis alla cartella conseguente a un accertamento definitivo, interrotta la prescrizione decennale dalla notifica dell’avviso di accertamento nel 2002 e sufficiente il contenuto informativo della cartella. Gli eredi, subentrati al contribuente nel giudizio di cassazione, hanno proposto nove motivi. I primi, secondo e quarto, connessi, censuravano l’omessa indicazione nella cartella della data di formazione e consegna del ruolo, la motivazione dell’atto e la ripartizione dell’onere probatorio. Il terzo contestava che l’avviso bonario e le garanzie informative invocate fossero limitati alla liquidazione d’imposta basata sulla dichiarazione. Il quinto denunciava l’omessa sottoscrizione della cartella. Il sesto riproponeva le doglianze sulla motivazione e invocava l’art. 7 dello Statuto del contribuente. Il settimo mirava a riaprire la contestazione del merito della pretesa tributaria. L’ottavo lamentava l’indicazione globale degli interessi senza dettaglio delle aliquote applicate anno per anno. Il nono denunciava un’immotivata condanna alle spese. Il ricorso è stato esaminato con riferimento alla disciplina della riscossione tributaria e ai requisiti processuali delle censure.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivi: il riferimento nella cartella alla sentenza che aveva respinto l’impugnazione dell’accertamento identificava adeguatamente il titolo del credito e consentiva di verificare la tempestività del ruolo; la notifica della cartella del 4 maggio 2010 era intervenuta entro due anni dalla pubblicazione, il 21 maggio 2008, della sentenza sul merito del tributo. Ha inoltre affermato che, quando il credito deriva da accertamento divenuto definitivo per effetto del giudicato, la riscossione è soggetta alla prescrizione decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c., decorrente dalla definitività della sentenza, e non ai termini di decadenza dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ha escluso la pertinenza dell’art. 2697 c.c. rispetto alle censure formulate. Il terzo motivo è stato rigettato: la cartella conseguente a un accertamento definitivo, già noto al contribuente, non esprime una pretesa tributaria nuova e non richiede l’applicazione del procedimento dell’art. 36-bis invocato, riferito alla liquidazione sulla base della dichiarazione e all’emersione di un contenuto impositivo diverso da quello dichiarato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla sottoscrizione non risultava proposta in appello; la Corte ha comunque precisato che la mancata sottoscrizione del funzionario non invalida di per sé la cartella, se questa è inequivocabilmente riferibile all’organo competente e rispetta il modello prescritto. Il sesto motivo è stato assorbito, per la parte ripetitiva, dalle ragioni già esposte e dichiarato inammissibile nella parte relativa all’art. 7 dello Statuto, poiché la cartella riscuoteva un’imposta già accertata anche giudizialmente e non un importo superiore a quello dichiarato. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una contestazione sul merito della pretesa, non più proponibile con l’impugnazione della cartella, limitata ai vizi propri dell’atto. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la cartella non era prodotta, localizzata né riprodotta nel ricorso e la censura non risultava comunque proposta nei gradi di merito. Il nono è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata aveva compensato le spese, non condannato il contribuente a rifonderle. Gli eredi sono stati condannati a pagare all’Agenzia delle Entrate 4.100 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti di Equitalia Sud, non avendo svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    Peraltro, il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati (Cass. 9076/2017); il termine decorre dal momento in cui la sentenza diviene definitiva (Cass. 11862/2018), cioè decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione (Cass. 33039/2019).

    Il credito tributario riscosso sulla base di un accertamento divenuto definitivo per giudicato è soggetto alla prescrizione decennale dell’actio iudicati, che decorre dalla definitività della sentenza, anziché ai termini di decadenza previsti per la riscossione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Si tratta tuttavia di casi nei quali la pretesa tributaria si pone, rispetto al contribuente, in termini di novità e non di casi, come quello in esame, nel quale l’emissione della cartella di pagamento è avvenuta in rapporto strettamente conseguenziale e funzionale ad un accertamento divenuto definitivo e ben noto al contribuente. Anche nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, dove la pretesa impositiva è collegata a controlli automatici delle dichiarazioni, il presupposto è costituito dall’emergere di un rapporto tributarlo avente contenuto diverso da quello dichiarato dal contribuente.

    La procedura prevista dall’art. 36-bis riguarda la liquidazione collegata ai controlli automatici della dichiarazione e all’emersione di una pretesa di contenuto diverso da quello dichiarato. Non si applica alla cartella che costituisce conseguenza funzionale di un accertamento già definitivo e noto al contribuente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Peraltro, il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati (Cass. 9076/2017); il termine decorre dal momento in cui la sentenza diviene definitiva (Cass. 11862/2018), cioè decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione (Cass. 33039/2019).

    I termini di decadenza dell’art. 25 non governano la riscossione di un credito tributario fondato su accertamento divenuto definitivo per giudicato; in tale ipotesi opera il termine decennale dell’art. 2953 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Il quarto motivo è infondato altresì per il riferimento all’art. 2697 c.c. che, disciplinando la distribuzione dell’onere della prova, appare richiamato del tutto impropriamente.

    La regola sulla distribuzione dell’onere della prova è inconferente quando è richiamata in modo improprio rispetto alle censure concretamente formulate sulla cartella.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Nella parte in cui con questo motivo si invoca anche la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, esso è inammissibile, perchè in questo caso la cartella non porta il pagamento di un’imposta maggiore di quella dichiarata ma il pagamento di un’imposta già accertata anche in sede giudiziaria.

    La censura fondata sull’art. 7 dello Statuto del contribuente è inammissibile nel caso in cui la cartella riscuota un’imposta già accertata in sede giudiziaria, anziché un importo maggiore di quello dichiarato.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    In ogni caso, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;

    L’assenza della sottoscrizione del funzionario competente non determina di per sé l’invalidità della cartella, se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli eredi del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli eredi del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento riscuote un credito tributario fondato su un accertamento divenuto definitivo per effetto del giudicato, il credito è soggetto alla prescrizione decennale dell’actio iudicati ex art. 2953 c.c., decorrente dalla definitività della sentenza, e non ai termini di decadenza previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
  • Il riferimento nella cartella alla sentenza che ha definito l’impugnazione dell’accertamento può soddisfare l’esigenza di identificare il titolo del credito e consentire la verifica della tempestività della formazione del ruolo quando la cartella sia notificata entro il biennio dalla pubblicazione della sentenza rilevante.
  • L’avviso previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è correlato alla liquidazione derivante dai controlli automatici della dichiarazione e all’emersione di una pretesa di contenuto diverso da quello dichiarato; non è necessario per una cartella strettamente conseguenziale a un accertamento definitivo e già noto al contribuente.
  • L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne comporta di per sé l’invalidità, se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente e rispetta il modello previsto.
  • L’impugnazione della cartella conseguente a un accertamento definitivo può riguardare i vizi propri della cartella, ma non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria ormai definita.
  • Una censura che richiede la verifica del contenuto della cartella è inammissibile se il documento non è prodotto, localizzato nel fascicolo o riprodotto nel ricorso nei termini necessari a consentire il controllo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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