Cassazione Penale, Sentenza n. 33977/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, con ordinanza del 30 marzo 2026, aveva accolto solo in parte l’istanza di licenza premio del condannato, concedendola per due giorni anziché per i dieci richiesti e prescrivendo la permanenza nell’abitazione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, che la legge prescriverebbe per il detenuto in licenza la libertà vigilata e non la permanenza domiciliare, nonché l’assenza di motivazione sulla concessione della licenza per soli due giorni. Prima dell’udienza, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, riferendo di aver ottenuto con un provvedimento successivo la licenza richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente aveva già ottenuto, con un successivo provvedimento, l’utilità perseguita mediante l’impugnazione, sicché l’annullamento dell’ordinanza non gli avrebbe procurato una situazione pratica più vantaggiosa. La dichiarazione di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza, neppure virtuale. La decisione è stata assunta il 9 settembre 2026.
Norme richiamate
Il ricorrente non ha, pertanto, più interesse all’accoglimento del ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
L’interesse a impugnare è condizione di ammissibilità e richiede che l’eliminazione del provvedimento possa procurare all’impugnante un vantaggio pratico; viene meno quando l’utilità richiesta è stata già conseguita.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve permanere fino alla decisione ed è condizione di ammissibilità del ricorso: l’impugnazione è inammissibile se, per effetto di un provvedimento sopravvenuto, il ricorrente ha già ottenuto l’utilità perseguita e l’annullamento dell’atto impugnato non potrebbe procurargli un vantaggio pratico ulteriore.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta, secondo la decisione, la condanna alle spese processuali o al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, poiché tale esito non configura soccombenza, neppure virtuale.
Come è indicizzato
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