Cassazione Civile, Ordinanza n. 14470/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Una persona danneggiata da un sinistro stradale ha convenuto davanti al Tribunale di Torino la società assicuratrice del veicolo responsabile e l'erede del proprietario/conducente, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni. Le convenute hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, sostenendo che il luogo del fatto e i rispettivi fori corrispondevano a diversi tribunali. Il Tribunale ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza. La parte attrice ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo che l'eccezione territoriale era incompleta e quindi inammissibile, perché i convenuti, nel contestare la competenza, non avevano indicato tutti i possibili fori alternativi, in particolare non avevano specificato se nel circondario del giudice adito esistesse o meno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio della persona giuridica assicuratrice, criterio rilevante ai fini dell'art. 19 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle convenute fosse incompleta, perché, trattandosi di persona giuridica, non era stata contestata la sussistenza o meno del criterio di collegamento relativo alla presenza, nel luogo del giudice adito, di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda. Tale omissione rende l'eccezione come non proposta e determina il radicamento della competenza del giudice adito. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Torino e ha condannato le resistenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel caso di convenuto persona giuridica, l'eccezione di incompetenza territoriale deve contestare anche l'assenza, nel luogo del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda; altrimenti l'eccezione è incompleta.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale relativa a una persona giuridica deve essere formulata in modo completo, indicando tutti i possibili fori concorrenti e contestando espressamente i criteri di collegamento rilevanti; in difetto, l'eccezione è inammissibile e si considera come non proposta.
- La mancata contestazione, nella comparsa di risposta, dell'esistenza nel circondario del giudice adito di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio della persona giuridica convenuta preclude la valida deduzione dell'incompetenza territoriale.
- L'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale è rilevabile anche d'ufficio in sede di regolamento di competenza e comporta il radicamento della competenza del giudice originariamente adito.
- Le eventuali allegazioni dell'attore sull'esistenza dei fori competenti non sanano l'omissione del convenuto, che resta gravato dell'onere di formulare un'eccezione completa.
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