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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25883/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a contestazioni di bancarotta fraudolenta documentale e omesso deposito di bilanci e altre scritture. Ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo la non corretta qualificazione giuridica del fatto storico. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione del fatto è ammessa solo nei casi di errore manifesto e non per contestazioni che implichino valutazioni in diritto o ricostruzioni fattuali non immediatamente percepibili dal testo della decisione e del capo di imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non consentita la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto perché non emergeva un errore manifesto dal testo della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nella sentenza di patteggiamento, deve essere compiuta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi di ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. per erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo in caso di errore manifesto, non per errori valutativi in diritto non evidenti dal testo del provvedimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamato come norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la censura sulla qualificazione giuridica in una critica che richieda rivalutazioni fattuali o probatorie non evincibili ictu oculi dagli atti richiamati nella sentenza.
  • La verifica dell'osservanza dell'art. 444, comma 2, c.p.p. deve svolgersi entro i limiti del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza di patteggiamento e dei motivi di ricorso.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può definire il procedimento senza formalità, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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