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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di correzione di un errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza n. 44925/21 del 15/09/2021: nell'ordinanza era indicato erroneamente il riferimento ai dati identificativi del provvedimento da emendare ("il dispositivo della sentenza n. 18722/21 e di quello letto all'udienza 8 marzo 2021 nel procedimento n. 1006/21"). Il ricorrente ha fatto presente che il corretto riferimento doveva essere "sentenza emessa il 13 novembre 2020 nel procedimento R.G.N.23288/20". Si è discusso se la rettifica rientrasse nelle ipotesi di correzione previste dall'art. 130 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale e disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 44925/21 del 15/09/2021, sostituendo il riferimento errato con "sentenza emessa il 13 novembre 2020 nel procedimento r.g.n.23288/20". Ha motivato che l'art. 130 c.p.p. consente la rettifica di errori o omissioni la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto e che, nel caso in esame, la rettifica ha carattere strettamente ricognitivo. Ha ordinato l'invio alla cancelleria per le annotazioni sull'ordinanza del 15/09/2021 e sulla sentenza del 13/11/2020. Decisione resa a Roma il 24/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto"

    La norma autorizza la correzione degli errori materiali o delle omissioni che non incidono nella sostanza dell'atto; la Corte ha interpretato che il caso concreto è ricompreso in tale fattispecie perché la rettifica è meramente identificativa e non altera il contenuto sostanziale del provvedimento

Massime di principio

  • La correzione di errori materiali nei provvedimenti processuali è ammessa quando l'errore è meramente formale/identificativo e la sua eliminazione non modifica sostanzialmente l'atto.
  • L'art. 130 c.p.p. può essere invocato per rettificare riferimenti anagrafici, numeri di procedimento o date errate che non incidono sul contenuto decisorio; in tali casi il rimedio è una semplice emendazione e non una revisione del provvedimento.
  • Se la rettifica proposta comporterebbe un mutamento della sostanza della decisione (es. modifica del dispositivo o delle conclusioni), non è ammessa la correzione con le modalità dell'art. 130 e andranno valutati i rimedi impugnatori ordinari.
  • La Corte può procedere d'ufficio o su istanza di parte a queste correzioni e poi disporre le annotazioni necessarie in cancelleria per assicurare la regolarità formale degli atti.
  • Nelle istanze di correzione è utile indicare chiaramente il dato corretto e dimostrare che la modifica ha natura ricognitiva/non sostanziale, per agevolare l'accoglimento della richiesta.

Testo integrale

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