Cassazione Penale, Sentenza n. 18339/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta e rituale rinuncia al ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ritenendosi l'inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa del ricorrente (richiamata la Corte Cost. n.186/2000), è stato ordinato il versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 17/11/2025 del Tribunale di Brescia; il ricorrente aveva proposto ricorso tramite difensore ma, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia rituale al ricorso resa dal difensore comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi di questa disposizione
Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente integra una forma di colpa che legittima l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia espressa e rituale al ricorso, anche se manifestata tramite difensore munito di procura speciale, rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- In caso di rinuncia che determina l'inammissibilità, il giudice dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
- Se l'inammissibilità è riconducibile alla volontà del ricorrente (atto volontario/decisione di rinunciare), il giudice può disporre anche un versamento alla Cassa delle ammende quale sanzione pecuniaria, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza costituzionale
- La rinuncia deve essere formale e resa da soggetto munito dei necessari poteri (es. difensore con procura speciale) per produrre effetti estintivi sul rimedio processuale
- Prima di manifestare rinuncia, il ricorrente dovrebbe valutare le conseguenze economiche e processuali, poiché l'atto può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie
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