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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18339/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per intervenuta e rituale rinuncia al ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ritenendosi l'inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa del ricorrente (richiamata la Corte Cost. n.186/2000), è stato ordinato il versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 17/11/2025 del Tribunale di Brescia; il ricorrente aveva proposto ricorso tramite difensore ma, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia rituale al ricorso resa dal difensore comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi di questa disposizione

  • Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente integra una forma di colpa che legittima l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e rituale al ricorso, anche se manifestata tramite difensore munito di procura speciale, rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • In caso di rinuncia che determina l'inammissibilità, il giudice dichiara l'inammissibilità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
  • Se l'inammissibilità è riconducibile alla volontà del ricorrente (atto volontario/decisione di rinunciare), il giudice può disporre anche un versamento alla Cassa delle ammende quale sanzione pecuniaria, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza costituzionale
  • La rinuncia deve essere formale e resa da soggetto munito dei necessari poteri (es. difensore con procura speciale) per produrre effetti estintivi sul rimedio processuale
  • Prima di manifestare rinuncia, il ricorrente dovrebbe valutare le conseguenze economiche e processuali, poiché l'atto può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie

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