Cassazione Penale, Sentenza n. 16/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2022 con cui la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva determinato in 1 anno di reclusione la pena da imputare al reato di furto in abitazione commesso tra il 28 e il 29 aprile 2019. Il ricorrente deduceva che tale determinazione era erronea perché lo stesso provvedimento dell'autorità giudiziaria rumena (provvedimento cumulativo del 21/10/2021) aveva rideterminato la pena originaria di 1 anno, attraverso un meccanismo di cumulo/continuazione, portandola a una misura complessiva pari a 1/3 della pena risultante dal cumulo materiale; da ciò il ricorrente ricavava che la pena effettiva per il capo di furto in abitazione doveva essere inferiore (si riteneva indicativamente pari a 4 mesi) e che la Corte di appello di Roma, ripristinando la pena originaria di 1 anno, aveva violato il principio secondo cui il giudice interno deve recepire la pena così come effettivamente risultante nell'ordinamento di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice italiano non potesse discostarsi dalla pena effettivamente risultante nell'ordinamento straniero (anche se ridotta da un provvedimento cumulativo), salvo i limitati adattamenti consentiti dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo. Poiché la Corte d'appello di Roma aveva determinato la pena riprendendo la misura originaria non più vigente nell'ordinamento rumeno, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Decreto legislativo 7 ottobre 2010, n. 161
Richiamato per l'effetto di riconoscimento delle sentenze straniere e per la possibilità di scomputare la pena da scontare in Italia; non contiene nel testo della sentenza citazioni testuali specifiche
Legge 3 luglio 1989, n. 257 (art. 3, commi 1-3)
"con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita"; "nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della convenzione"; "quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale"
La norma apparentemente attribuisce al giudice interno un potere di determinazione della pena sulla base della pena straniera, ma va letta insieme al richiamo all'art. 10 della Convenzione di Strasburgo: il giudice interno deve recepire la natura e la durata della sanzione così come risultano nella condanna straniera, procedendo ad adattamenti soltanto nei limiti e alle condizioni previste dalla Convenzione; inoltre, solo se l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, il giudice può determinare la pena applicando i criteri del codice penale italiano
Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (21 marzo 1983), art. 10
"in caso di proseguimento dell'esecuzione, lo Stato d'esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna. Tuttavia, qualora la natura o la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, o se la sua legislazione lo esigesse, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. ... Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione"
Stabilisce il principio vincolante per lo Stato d'esecuzione: continuazione dell'esecuzione rispettando natura e durata della pena straniera, consentendo solo un adattamento limitato quando incompatibile con l'ordinamento nazionale, e vietando comunque un aggravamento rispetto alla sanzione straniera
Legge di ratifica 25 luglio 1988, n. 334 (art. 3)
"ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa"
Con la legge di ratifica l'Italia ha escluso la possibilità di "convertire" la condanna straniera in una pena autonoma dello Stato di esecuzione (procedura prevista dall'art. 9 par.1 lett. b della Convenzione), limitandosi al solo regime della continuazione; ciò riduce la discrezionalità del giudice interno nella determinazione/trasposizione della pena
Codice penale italiano (articoli 133, 133-bis, 133-ter)
Richiamati come criteri da utilizzare solo nel caso in cui l'entità della pena non risulti stabilita nella sentenza straniera; servono per determinare la pena italiana corrispondente quando manca una misura certa nella condanna estera
Massime di principio
- Il giudice italiano chiamato a dare esecuzione a una condanna straniera deve recepire la pena così come effettivamente risultante nell'ordinamento del paese di condanna (inclusi provvedimenti cumulativi o modificativi), e non semplicemente la pena originaria della sentenza se questa è stata successivamente rideterminata
- La possibilità di adattare la pena è molto limitata: l'adattamento è consentito solo nei casi previsti dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo e non può comportare un aggravamento rispetto alla pena estera
- L'ordinamento italiano, per effetto della legge di ratifica, consente la sola 'continuazione' dell'esecuzione e non la 'conversione' della pena straniera in una pena italiana autonoma; pertanto il margine di discrezionalità del giudice interno è ridotto
- Se l'entità della pena non risulta chiaramente stabilita nella documentazione straniera, il giudice italiano può determinarla applicando i criteri del codice penale (art. 133 e ss.); in caso di ambiguità o incertezza sulla misura effettiva della pena risultante all'estero, è opportuno chiedere chiarimenti all'autorità giudiziaria emittente o procedere ad accertamenti prima di determinare la pena
- In casi analoghi, la parte interessata (difesa) dovrebbe contestare tempestivamente la corretta identificazione della pena straniera e, se necessario, chiedere l'annullamento o il rinvio per mancata considerazione dei provvedimenti di rideterminazione intervenuti nello Stato di condanna
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