Cassazione Penale, Sentenza n. 27252/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in relazione alla condanna per ricettazione di un assegno bancario ritenuto provento di contraffazione. Il ricorrente ha contestato la sussistenza del reato presupposto (falso in scrittura privata ex art. 485 c.p.), depenalizzato dal d.lgs. n. 7/2016, e ha dedotto che l'assegno portava la clausola di non trasferibilità (importo pari a €4.000), non configurando dunque più reato penale la falsificazione di tale titolo; inoltre si è eccepito il mancato accertamento della consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, considerando che la falsificazione del titolo con clausola di non trasferibilità era avvenuta dopo la depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7/2016; poiché il reato presupposto non ha mai avuto rilevanza penale nel momento della condotta contestata, viene meno l'elemento materiale della ricettazione. Ha annullato senza rinvio la sentenza di appello disponendo che il fatto non sussiste e ha assorbito gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione richiede che l'oggetto sia provento di reato; se il reato presupposto non ha rilevanza penale nel momento della condotta contestata, manca l'elemento materiale della ricettazione.
art. 485 cod. pen. (falso in scrittura privata)
Depenalizzato dal d.lgs. n. 7/2016 per alcune fattispecie di falsificazione; la depenalizzazione esclude la rilevanza penale della falsificazione di assegni con clausola di non trasferibilità.
Ha abrogato/ridefinito disposizioni sul falso in scrittura privata (art. 485) e ha riformulato l'art. 491 c.p.; la Corte ha applicato la depenalizzazione ai fatti verificatisi successivamente.
Nuova formulazione successiva al d.lgs. n.7/2016 che delimita le fattispecie di falso penalmente rilevanti (escludendo, per interpretazione giurisprudenziale, le falsificazioni su assegni non trasferibili).
Il principio che la punibilità si valuta con riferimento alla legge vigente al momento del fatto; la Corte distingue i casi in cui il reato presupposto era ancora penalmente rilevante al momento della ricezione rispetto ai casi in cui la falsificazione è avvenuta dopo la depenalizzazione.
art. 49 TUB (d.lgs. 1/9/1993, n.385)
Stabilisce l'obbligo della clausola di non trasferibilità per assegni di importo pari o superiore a €1.000; la presenza della clausola nel caso (assegno da €4.000) è rilevante ai fini della qualificazione della falsità.
Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la falsificazione di assegni con clausola di non trasferibilità non rientra più nella sfera penale dopo la riforma; citata come riferimento interpretativo sulla portata della depenalizzazione.
Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021 (Briglia)
Precedente che afferma che la ricettazione può conservarsi penalmente rilevante quando il reato presupposto fosse penalmente sussistente al momento della ricezione; la Corte distingue questo caso perché qui la falsificazione è avvenuta dopo la depenalizzazione.
Massime di principio
- La depenalizzazione di un reato presupposto (es. falso in scrittura privata) opera in relazione al momento in cui è stata commessa la condotta: se la falsificazione è avvenuta dopo la depenalizzazione, non può costituire presupposto penale per la ricettazione.
- Per il reato di ricettazione è essenziale che l'oggetto sia provento di un reato penale al momento della ricezione; l'assenza della rilevanza penale del presupposto annulla la configurabilità della ricettazione.
- La qualificazione giuridica della non trasferibilità dell'assegno può essere desunta dal dato normativo (es. importo ≥ €1.000 ai sensi del TUB) e, se è questione di diritto non controversa, può essere rilevata anche in sede di Cassazione.
- La giurisprudenza distingue i casi in cui la depenalizzazione produce effetti retroattivi: se il reato presupposto è già estinto o depenalizzato al momento della ricezione, la responsabilità per ricettazione non sussiste; se invece la depenalizzazione interviene dopo la commissione originaria, può essere valutata diversamente.
- Domande sulla conoscenza della provenienza illecita (dolo) restano rilevanti, ma diventano irrilevanti se viene meno l'esistenza del reato presupposto; quindi prima va verificata la sussistenza del presupposto penale.
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