Cassazione Penale, Ordinanza n. 06900/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non correlato alle argomentazioni della sentenza d'appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo un unico motivo con cui lamentava un vizio di motivazione sia sulla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato al capo B), sia sull'affermazione della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre doglianze generiche già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso, desumibile dalla mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si risolvono nella mera riproposizione di censure generiche già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La specificità del motivo impugnatorio richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; l'assenza di tale correlazione integra causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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