Sentenza del 10/12/2018 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES - Rimborso - Diniego - Spettanza - Giudizio ufficio - Assenza- Appello - Inammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso IRES relativo agli anni 2011-2014, sostenendo di aver omesso la deduzione di costi relativi all'acquisto di un impianto fotovoltaico agevolato, a causa dell'incertezza sull'applicazione della normativa e sull'emendabilità delle dichiarazioni. In primo grado l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato nel merito la spettanza del rimborso, dichiarando di non aver esaminato la documentazione e riservandosi di svolgere successivamente l'istruttoria. In appello, invece, l'Agenzia ha introdotto contestazioni sostanziali sull'assenza dei presupposti per il rimborso e ha chiesto la riforma della sentenza. La controversia riguarda quindi l'inammissibilità di domande e difese nuove proposte per la prima volta in appello.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, rilevando che il giudizio di secondo grado deve costituire una revisione della decisione di primo grado e non un nuovo giudizio. Poiché l'ufficio non aveva svolto contestazioni sostanziali in primo grado, le nuove argomentazioni proposte in appello costituivano una surrettizia introduzione di un nuovo giudizio. È stata confermata la decisione favorevole alla contribuente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del grado, liquidate in 5.000 euro, nonché con dichiarazione dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
La norma impedisce alle parti di introdurre in appello nuove domande, eccezioni o contestazioni sostanziali non esaminate in primo grado. L'appello deve limitarsi alla revisione della decisione impugnata e non può trasformarsi in un nuovo giudizio.
Art. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
D.M. 19 febbraio 2007
La normativa è richiamata in relazione all'accesso alla tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico acquistato dalla contribuente; non costituisce tuttavia il fondamento principale della decisione sull'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- L'appello tributario non consente di introdurre per la prima volta contestazioni sostanziali, eccezioni o domande che l'ufficio avrebbe dovuto formulare nel giudizio di primo grado.
- Se l'amministrazione, in primo grado, non prende posizione sulla spettanza del rimborso e non contesta i presupposti della pretesa del contribuente, non può recuperare integralmente tali difese soltanto in appello.
- Il giudizio di secondo grado è una revisio prioris instantiae: il giudice d'appello verifica la correttezza della decisione precedente sulla base del thema decidendum già formatosi, senza trasformare la controversia in un nuovo giudizio.
- La mancata istruttoria o il mancato esame della documentazione da parte dell'ufficio non giustificano, di per sé, l'introduzione tardiva di nuove contestazioni in appello.
- Per evitare l'inammissibilità, l'amministrazione deve esporre tempestivamente in primo grado tutte le ragioni di fatto e di diritto ostative al rimborso, contestando documentazione, presupposti e ammontare della richiesta.
- La parte che ottiene la declaratoria di inammissibilità dell'appello può ottenere la conferma della decisione di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese, oltre agli eventuali effetti sul contributo unificato.
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