Sentenza del 10/12/2018 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
ICI - Immobile locato al Comune - Credito tributario e credito locatizio - Compensazione automatica - Non opponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI dovuta per gli anni 2008 e 2009, sostenendo, tra l'altro, che il Comune utilizzasse l'immobile nell'ambito di un rapporto presumibilmente locativo senza corrispondere i canoni. Secondo la società, il credito locativo avrebbe dovuto compensare il debito ICI oppure il silenzio del Comune sull'istanza di sospensione avrebbe determinato la caducazione degli avvisi di accertamento o ingenerato un legittimo affidamento sull'accoglimento della sospensione. Contestava inoltre la tempestività e la prescrizione della pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello. Ha ritenuto che il silenzio del Comune sull'istanza di sospensione, pur costituendo una criticità nella gestione amministrativa, non avesse annullato né modificato gli avvisi di accertamento, che erano stati regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati. La società avrebbe dovuto attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento, come la messa in mora, per tutelare il proprio eventuale credito. Il giudice tributario ha inoltre escluso di poter riconoscere una compensazione automatica tra il debito ICI e il credito locativo, poiché quest'ultimo non era stato quantificato e non presentava i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Le questioni ulteriori, inclusa la prescrizione, sono state ritenute assorbite; gli avvisi del 2014 avevano comunque interrotto la prescrizione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Norme sul procedimento amministrativo
Il Comune aveva l'onere di riscontrare tempestivamente l'istanza di sospensione, ma l'inerzia dell'amministrazione non ha prodotto automaticamente l'annullamento o la sospensione degli avvisi di accertamento.
Disciplina della compensazione dei crediti e debiti
La compensazione richiede, in linea generale, crediti contrapposti determinati o determinabili e dotati di certezza, liquidità ed esigibilità. Non è ammessa una compensazione automatica tra un credito tributario e un asserito credito locativo non quantificato, salvo specifico accordo tra le parti o accertamento del credito da parte del giudice civile.
Disciplina dell'ICI
Gli avvisi di accertamento ICI regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati consolidano la pretesa tributaria e possono essere successivamente posti in riscossione mediante ingiunzione.
Norme sulla prescrizione dei tributi
La notificazione degli avvisi di accertamento interrompe il decorso della prescrizione, purché gli atti siano regolarmente notificati.
Massime di principio
- Il silenzio dell'ente pubblico su un'istanza del contribuente non equivale, di regola, ad accoglimento, sospensione o annullamento dell'atto tributario, salvo una specifica previsione normativa.
- Un avviso di accertamento non impugnato nei termini tende a consolidarsi; eventuali contestazioni successive contro l'ingiunzione non possono normalmente sostituire l'impugnazione tempestiva dell'atto originario.
- La presunta esistenza di un credito verso il Comune non consente di sospendere unilateralmente il pagamento di un tributo né di opporre automaticamente tale credito all'ente impositore.
- Per ottenere la compensazione occorre che il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile, oppure che esista un accordo espresso tra le parti o una pronuncia del giudice competente, normalmente quello civile per i rapporti locativi.
- Quando l'amministrazione non risponde a una richiesta, il privato deve attivare tempestivamente gli strumenti di tutela disponibili, come diffida, messa in mora, ricorso contro il silenzio o azione giudiziale, senza fare affidamento sul comportamento omissivo dell'ente.
- Le controversie sul rapporto locativo e quelle relative alla debenza del tributo restano, in linea generale, autonome e devono essere fatte valere davanti al giudice competente per ciascuna materia.
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