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Sentenza

Sentenza del 10/12/2018 n. 475 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRES - Enti ecclesiastici -Attività commerciale - Scopo di lucro - Redditi derivanti - Tassabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione dell'aliquota IRES ridotta al 50% prevista per determinati enti ecclesiastici e il mancato assoggettamento a tassazione di maggiori redditi diversi derivanti da plusvalenze realizzate mediante cessioni di terreni edificabili. L'ente svolgeva attività di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, tra cui locazioni di fabbricati, affitti di terreni, vendite immobiliari, affitto di locali a studenti e professionisti, posti auto, appartamenti per vacanze e residenze per anziani. Secondo l'Ufficio, tali attività avevano natura commerciale e non costituivano attività immediatamente riconducibile al culto, alla cura delle anime o al sostentamento del clero. L'Istituto sosteneva invece di avere diritto all'agevolazione in ragione della propria natura ecclesiastica e chiedeva, in subordine, l'annullamento o la riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole all'Istituto. Ha ritenuto necessario verificare sia il requisito soggettivo, consistente nella natura ecclesiastica dell'ente, sia il requisito oggettivo, consistente nella natura dell'attività concretamente svolta. Pur riconoscendo il requisito soggettivo, ha escluso quello oggettivo, qualificando la gestione economica del patrimonio immobiliare come attività commerciale diversa da quelle di religione o di culto. Di conseguenza, ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita dei terreni edificabili e della differenza d'imposta corrispondente all'applicazione indebita dell'aliquota IRES ridotta. Sono state inoltre confermate le sanzioni, non essendo stata provata una situazione di obiettiva incertezza normativa o giurisprudenziale. L'Istituto è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601/1973

    L'aliquota IRES ridotta al 50% per gli enti ecclesiastici non si applica automaticamente per il solo fatto che l'ente possieda la qualifica soggettiva richiesta. È necessario anche che l'attività concretamente esercitata abbia natura di culto o di religione.

  • Art. 7, punto 3, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e lo Stato italiano

    Le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette alle leggi dello Stato ed al regime tributario previsto per le medesime.

    Le attività commerciali svolte dagli enti ecclesiastici sono assoggettate al regime fiscale ordinario applicabile alle attività analoghe esercitate da soggetti privati.

  • Cassazione, sentenza n. 1633/1995

    L'attività dell'ente che non si limiti al reperimento dei mezzi economici necessari allo svolgimento dell'attività di culto o religiosa, ma consista in una gestione economica autonoma, deve essere qualificata come attività diversa e sottoposta a tassazione ordinaria.

  • Cassazione, ordinanza n. 25586 del 13 dicembre 2016

    Il beneficio dell'aliquota IRES ridotta richiede la compresenza del requisito soggettivo, relativo alla qualifica dell'ente, e del requisito oggettivo, relativo alla natura religiosa o cultuale dell'attività svolta in concreto.

Massime di principio

  • Per applicare un'agevolazione fiscale prevista per gli enti ecclesiastici non è sufficiente la natura religiosa dell'ente: occorre verificare anche l'attività concretamente svolta.
  • La locazione sistematica di immobili, l'affitto di terreni, la compravendita di fabbricati o terreni e la gestione organizzata di strutture commerciali tendono a essere considerate attività commerciali diverse da quelle di culto.
  • I proventi destinati al sostentamento del clero o al perseguimento di finalità religiose non diventano automaticamente agevolabili se derivano da attività oggettivamente commerciali.
  • Le attività commerciali esercitate da enti ecclesiastici sono normalmente soggette al regime tributario ordinario, anche quando l'ente utilizzi i relativi ricavi per finalità istituzionali.
  • L'esclusione o la riduzione delle sanzioni richiede la prova di una concreta e obiettiva incertezza normativa o giurisprudenziale; la semplice buona fede o la difficoltà interpretativa non sono di per sé sufficienti.

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